Corte costituzionale

Ordinanza n. 217/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma

primo, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (rectius: d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156) (Radiotelediffusione: vincoli e controlli da parte

dell'autorità amministrativa) e degli artt. 27 e 30 della legge 11

marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della

Corte costituzionale) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1979

dal Pretore di Trasacco nel procedimento civile vertente tra le

Soc.p.a. Telemarsica e CIRCOSTEL iscritta al n. 65 del registro

ordinanze n. 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 105 del 1981;

visti l'atto di costituzione della Soc.p.a. Telemarsica e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 183, primo comma, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936,

n. 645 (rectius, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella parte in cui

attribuiscono all'autorità amministrativa il potere di assoggettare a

vincoli e controlli l'attività di radio-telediffusione;

b) degli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella

parte in cui non prevedono una disciplina atta a colmare i vuoti

legislativi creati dalle sentenze della Corte costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 70 della Costituzione.

Considerato, anche a tacere del fatto che il pretore ha revocato il

decreto precedentemente emesso in sede di procedimento cautelare e

d'urgenza, che l'ordinanza di rimessione non dà motivazione adeguata

della rilevanza della questione sollevata, non contenendo alcuna

esposizione della fattispecie sottoposta a giudizio e comunque

omettendo di esaminare gli effetti che le richieste dichiaratorie di

illegittimità costituzionale avrebbero in ordine alla decisione da

prendere;

che in tal modo peraltro non si è ottemperato al disposto

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano

riferiti i termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale:

a) degli artt. 183, primo comma, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936,

n. 645 (rectius, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156);

b) degli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevate

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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