Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/1982

Altra decisione · depositata il 09/12/1982 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 22d.P.R. 636/1972
  • art. 32d.P.R. 636/1972
  • art. 38d.P.R. 636/1972

citata

  • art. 14d.P.R. 739/1981
  • art. 22d.P.R. 739/1981
  • art. 19d.P.R. 739/1981
  • art. 25d.P.R. 739/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 32 e

38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1977

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, sul ricorso

proposto dalla Soc.p.a. Acciaierie del Sud, iscritta al n. 455 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 359 del 27 dicembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli

con ord. 29 marzo 1977, nel giudizio conseguente al ricorso proposto

dalla Soc. Acciaierie del Sud, sollevava d'ufficio eccezione di

illegittimità costituzionale nei confronti degli artt. 22, 32 e 38 del

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 con riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, Cost. sotto il riflesso che quelle disposizioni non

sarebbero sufficienti a garantire eguale esercizio del diritto alla

difesa. Secondo il giudice a quo, infatti, l'art. 38 in particolare

lascerebbe spazio ad incertezza circa il termine di decorrenza per

l'impugnazione dell'ufficio, in quanto, mentre alla parte privata la

decisione è notificata (secondo le norme di cui all'art. 137 e s. del

cod. proc. civ.), all'Ufficio è comunicata con mezzi che la legge non

precisa;

considerato, però, che nel frattempo è sopravvenuto il d.P.R. 3

novembre 1981 n. 739 il quale mentre coll'art. 14 ha soltanto

modificato l'art. 22 del precedente Decreto, ha invece integralmente

sostituito, mediante gli artt. 19 e 25, rispettivamente gli artt. 32 e

38 denunziati dall'ordinanza in epigrafe;

che, perciò, s'impone da parte del giudice a quo il completo

riesame della situazione in relazione alle sostanziali innovazioni sul

punto apportate dalla nuova legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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