Corte costituzionale

Ordinanza n. 212/1987

Altra decisione · depositata il 28/05/1987 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19d.l. 688/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi primo

e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in

materia fiscale), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,

promossi con le seguenti ordinanze: ordinanza emessa il 26 novembre

1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la

S.r.l. Cantieri Nautici Solcio e l'Amministrazione delle Finanze

dello Stato, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986; ordinanza emessa il 27 marzo 1986 dalla

Corte d'Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la S.p.A. 3M Italia

Finanziaria, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Cantieri Nautici

Solcio e della S.p.A. 3M Italia Finanziaria nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che

1. - Il Tribunale di Torino e la Corte di Appello di Genova

sollevano, con le ordinanze in epigrafe, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688

("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27

novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24

Cost.;

2. - Nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al diritto

delle prime alla ripetizione di somme versate a titolo di imposta

generale sull'entrata e di diritti per servizi amministrativi in

occasione di importazioni di merci varie provenienti da Paesi

aderenti all'Accordo GATT del 30 ottobre 1947, reso esecutivo in

Italia con legge 5 aprile 1950, n. 295;

3. - Ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione censurata,

subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette

dall'Amministrazione finanziaria alla prova documentale che l'onere

relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri

soggetti, viola: l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di

trattamento tra le imprese la cui attività è riconducibile alla

previsione della norma censurata e le imprese in genere, in quanto

soltanto le prime sono soggette retroattivamente a fornire la

suddetta prova, mentre le altre sono tenute semplicemente a provare

l'indebito; gli artt. 23 e 24 Cost., in quanto la norma censurata,

introducendo, anche per il passato, una modificazione del trattamento

probatorio dell'azione di ripetiziome, incide negativamente sulla

garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti; l'art. 11 Cost.,

infine, in quanto l'art. 19 medesimo compromette sostanzialmente

l'esercizio del diritto di ripetizione di tributi non dovuti ai sensi

del Trattato GATT;

4. - In entrambi i giudizi si sono costituite le parti private,

che svolgono considerazioni adesive alle ordinanze di rimessione;

5. - È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile

o, comunque, infondata.

Considerato che

1. - I giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

2. - I giudici rimettenti fanno riferimento a tasse su

importazioni da Paesi aderenti all'Accordo GATT;

3. - Sulla base della sentenza n. 113/85, il giudice rimettente è

però tenuto a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se

l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci

importate da Paesi fuori dell'area della CEE, possa comunque farsi

risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si

tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella

sfera degli scambi extra-comunitari (cfr. sent. n. 177/81);

4. - Secondo la sopra citata pronunzia del 1985, spetta infatti al

giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione

vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che

concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse

percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime

probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione

dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se

così fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe

inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della

legge interna, la cui applicazione nel giudizio a quo resta, per le

ragioni spiegate nella sentenza n. 170 del 1984, necessariamente

esclusa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino e alla Corte

d'Appello di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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