Corte costituzionale

Ordinanza n. 211/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo

comma, lettera e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dalla Commissione

tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Laurenti Renata

contro l'Ufficio del registro di Roma, iscritta al n. 208 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - prima serie speciale - n. 14 dell'anno 1998.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto

la decisione di primo grado di rigetto di un ricorso avverso l'avviso

di liquidazione emesso dal competente Ufficio del registro

successioni, la Commissione tributaria regionale di Roma, con

ordinanza del 18 novembre 1997, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e),

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili) in riferimento agli artt. 3

e 53 della Costituzione;

che la ricorrente in primo grado aveva dedotto l'illegittimità

della pretesa fiscale assumendo che anche per l'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili (Invim) come per quella di

successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerando

esente il valore fino alla somma di lire duecentocinquantamilioni e

assoggettando ad imposta solo la quota eccedente;

che secondo il rimettente la disposizione denunciata si porrebbe

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della

disparità di trattamento e del difetto di ragionevolezza, nonché

con l'art. 53 della Costituzione atteso che non riconoscere il

suddetto limite di esenzione, inciderebbe in maniera sproporzionata

sulla capacità contributiva del soggetto colpito dall'imposta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che, per giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis

ordinanze nn. 470 e 42 del 1998), "non è correttamente sollevata (e

va conseguentemente dichiarata inammissibile) la questione

incidentale di legittimità costituzionale se l'ordinanza di

rimessione si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della

proposta questione, senza il minimo riferimento alla concreta

fattispecie in esame, da cui risulti per quali ragioni ed in quali

termini le varie norme impugnate dovessero trovare applicazione nel

giudizio a quo";

che, il giudice a quo non ha sufficientemente motivato su alcuni

elementi della fattispecie rilevanti ai fini della decisione; ed in

particolare se trattasi di due imposte, quella di successione e

quella per l'INVIM, dovute su un unico cespite o sul valore globale

di un complesso di beni; né ha chiarito in che misura dette imposte

incidessero sulla somma richiesta dall'ufficio tributario, né quale

grado di parentela o affinità sussisteva tra l'erede e la

ricorrente;

che la motivazione appare insufficiente anche riguardo alle

ragioni della sollevata questione di costituzionalità, limitandosi

ad osservare che "per la fattispecie in esame si viene a creare una

situazione di disparità di trattamento", senza precisare rispetto a

quale situazione sussiste detta disparità e se manchino ragioni

giustificative della stessa;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e) del

d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili) sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

regionale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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