Corte costituzionale

Ordinanza n. 211/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle

successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio

1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto sul

ricorso proposto da Marsilia Zulevi ed altro contro l'Ufficio del

Registro di Spoleto, iscritta al n.661 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 la Commissione

tributaria di primo grado di Spoleto, sul ricorso proposto da

Marsilia Zulevi ed altro contro Ufficio Registro di Spoleto, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni) "per quanto riguarda rispettivamente la proporzionalità

dell'imposta sul valore globale della successione relativamente al

legatario e la solidarietà del legatario con l'erede per quanto

riguarda l'imposta di successione";

che l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, violerebbe gli

artt. 3 e 53 della Costituzione perché, colpendo i legatari con la

c.d. imposta globale, da ripartire tra loro e gli eredi in

proporzione delle rispettive quote, finirebbe con l'incidere senza

tener conto della capacità contributiva del singolo;

che l'art. 5 del citato d.P.R., "nello stabilire la solidarietà

fiscale tra il legatario e l'erede", si porrebbe in contrasto con la

legge di delega (n. 825 del 9 ottobre 1971);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo una declaratoria di manifesta infondatezza;

Considerato, quanto al dedotto contrasto con gli artt. 3 e 53

della Costituzione, che l'imposizione tributaria di cui trattasi è

in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente

considerato; essa colpisce, cioè, l'eredità come tale

indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (v. sentenza n. 68

del 1985; ordinanza n. 170 del 1988);

che non sussiste, d'altra parte, eccesso di delega poiché la

relativa legge (n. 825 del 1971) autorizzava il Governo a dettare

norme in tema di riscossione, anche assicurando la prevenzione

dell'evasione;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637

(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Spoleto con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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