Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma

65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 24 aprile

1996 dal tribunale di Latina, il 27 novembre 1996 dal tribunale di

Pordenone, il 16 febbraio 1996 dal tribunale di Taranto ed il 9

gennaio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente

iscritte ai nn. 243, 385, 409 e 895 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica, n. 20, 27 e 28,

prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto

la domanda di risarcimento danni da illegittima occupazione

acquisitiva di un terreno di proprietà privata, il tribunale di

Latina, con ordinanza emessa in data 24 aprile 1996, pervenuta alla

Corte costituzionale il 15 aprile 1997 (r.o. n. 243 del 1997), ha

sollevato questione di legittimità dell'art. 5-bis, comma 6, del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma

65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), che ha disposto che la disciplina dello

stesso art. 5-bis in tema di stima dell'indennizzo espropriativo -

che fissa il quantum dovuto nella media tra il valore venale del

suolo e la rendita catastale rivalutata degli ultimi dieci anni con

riduzione dell'importo ottenuto del 40% - si applica anche "in tutti

i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il

prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto";

che, ad avviso del Collegio rimettente, tale disposizione si

porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, realizzando

una violazione del principio di uguaglianza, per l'ingiustificata e

discriminatoria parificazione delle posizioni di chi subisca gli

effetti di un fatto illecito, quale l'accessione invertita in favore

dell'amministrazione, e di chi, invece, sia destinatario di un iter

procedurale espropriativo concluso nel rispetto dei termini e delle

forme di legge;

che la disposizione censurata integrerebbe, inoltre, una lesione

dell'art. 24 della Costituzione, per la violazione del diritto alla

difesa di chi, avendo subito una occupazione illegittima, e, quindi,

avendo già maturato, alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del d.-l. n. 333 del 1992, il diritto al risarcimento del

danno, sarebbe stato, già a quella data, titolare di un credito di

valore per l'avvenuta consumazione dell'illecito;

che, infine, sarebbero violati gli artt. 42, terzo comma, e 97,

primo e secondo comma, della Costituzione, risultando la p.a. del

tutto svincolata dalla osservanza delle norme che presiedono al

regolare svolgimento del procedimento amministrativo e riducendosi la

sindacabilità da parte del privato dell'operato pubblico;

che anche il tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 27

novembre 1996 (r.o. n. 385 del 1997), ha censurato la medesima

disposizione in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3, primo

comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che la stessa questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, è stata, altresì,

sollevata dal tribunale di Taranto, con ordinanza del 16 febbraio

1996, pervenuta alla Corte il 2 giugno 1997 (r.o. n. 409 del 1997);

che, infine, l'art. 5-bis, comma 6, del d.-l. n. 333 del 1992 è

stato oggetto di censura da parte del tribunale di Reggio Calabria

(ordinanza r.o. n. 895 del 1997, emessa il 9 gennaio 1996 e pervenuta

alla Corte il 15 dicembre 1997), che ne ha sostenuto il contrasto con

l'art. 3, primo comma, e con l'art. 42, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

che nel giudizio introdotto con ordinanza r.o. n. 409 del 1997 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, in considerazione della identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

un'unica pronuncia;

che la disposizione censurata è già stata dichiarata

costituzionalmente illegittima in parte qua con la sentenza n. 369

del 1996, e, pertanto, espunta dall'ordinamento;

che, dunque, tutte le questioni sollevate devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma

65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,

42, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Latina; in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo

comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Pordenone; in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal tribunale di Taranto; in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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