Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 maggio

1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade

e modifiche alle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza

emessa il 21 luglio 1998 dal giudice di pace di Roma nel procedimento

civile tra Marcello Marini e la Società Autostrade Romane ed

Abruzzesi s.p.a., iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione della SARA S.p.a. e di Marcello

Marini, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice

relatore Franco Bile;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il giudice di

pace di Roma, nel corso di un giudizio instaurato da Marcello Marini

contro la S.p.a SARA, quale concessionaria della gestione

dell'autostrada Roma-L'Aquila, ha sollevato questione di

costituzionalità della legge 21 maggio 1955, n. 463 (Provvedimenti

per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse

automobilistiche), nella parte in cui non dispone .. di reperire i

mezzi finanziari necessari per provvedere alla costruzione e alla

manutenzione delle ivi previste autostrade con procedure di esazione

diverse da quelle in atto presso le barriere poste nei .. "caselli

autostradali".. dove viene riscosso il "diritto di pedaggio", in

quanto l'esistenza di tali barriere determinerebbe serio intralcio

alla circolazione degli autoveicoli sulle autostrade stesse, con

potenziale pericolo, durante la canicola estiva, attese le lunghe

soste forzate, per la salute delle persone a bordo degli autoveicoli;

che la questione è stata sollevata per la pretesa violazione

degli artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 32, primo comma, e 120,

secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, che ha sostenuto l'infondatezza della questione, sia

per la mancata indicazione della specifica norma di cui si dubita la

costituzionalità, sia perché nella legge denunciata non vi

sarebbero riferimenti al c.d. pedaggio autostradale, sia per essere

non pertinenti i parametri costituzionali dei quali si è lamentata

la violazione, sia infine per l'irrilevanza della questione con

riguardo al giudizio a quo;

che si è costituita tardivamente la parte attrice del

giudizio a quo;

che si è costituita tempestivamente la parte convenuta di

quel giudizio, sostenendo, sia l'irrilevanza della questione, in

quanto l'invocata esclusione dell'effettuazione della riscossione del

pedaggio mediante barriere, sarebbe ininfluente ai fini della

decisione (che avrebbe ad oggetto una domanda intesa ad ottenere il

«risarcimento» di pedaggi pagati dall'attore alla SARA nonché di

danni da liquidarsi equitativamente), sia l'inammissibilità della

questione per non essere stata individuata la norma lesiva dei

parametri costituzionali invocati.

Considerato che - come evidenziano l'espresso riferimento alla

legge 21 maggio 1955, n. 463 e l'assenza di individuazione di

specifiche norme della stessa - la questione è prospettata in ordine

a tutte le disposizioni in essa contenute, e quindi è riferita

all'intero testo legislativo, senza che si sostenga in alcun modo che

la lamentata violazione della Costituzione discenda da esso nel suo

complesso;

che, pertanto, la questione di costituzionalità, in base a

consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis cfr.

l'ordinanza n. 185 del 1996), si deve reputare manifestamente

inammissibile, in quanto il giudice a quo - fuori del caso in cui

argomenti che il vulnus derivi da un intero corpus normativo - è

tenuto ad individuare la norma o la parte di essa la cui presenza

nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della

Costituzione;

che restano assorbite le questioni preliminari sollevate

dalla parte privata costituita.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 21 maggio 1955, n. 463

(Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche

alle tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli articoli

3, primo comma, 16, primo comma, 32, primo comma, e 120, secondo

comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Roma, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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