Corte costituzionale

Ordinanza n. 206/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4

luglio 1997, dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento a carico di

Antonio Solerti, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il tribunale di Tolmezzo chiamato a decidere, nel

corso di un processo penale, sulla eccezione, avanzata dalla difesa

dell'imputato, di incompatibilità del collegio o di illegittimità

costituzionale della disciplina delle incompatibilità del giudice

con ordinanza emessa il 4 luglio 1997 ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia

pronunciato ordinanza applicativa ovvero di rigetto della istanza di

revoca della misura cautelare, a partecipare al giudizio nei

confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati;

che nel processo principale, con la stessa composizione del

collegio, il tribunale aveva disposto nei confronti dell'imputato, su

richiesta del pubblico ministero, la misura cautelare del divieto di

dimora e, successivamente, aveva respinto l'istanza di revoca di tale

misura;

che il giudice rimettente esclude che questa ipotesi rientri tra

le incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen., ma ritiene

che anche nel caso sottoposto al suo esame dovrebbero valere i

principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo i

quali è illegittima la mancata previsione dell'incompatibilità del

giudice quando la valutazione conclusiva dell'organo investito della

decisione possa essere condizionata da una precedente valutazione nel

merito, espressa sugli indizi di colpevolezza, senza che abbia

rilievo, ad avviso del giudice rimettente, che il provvedimento

cautelare sia stato adottato nella stessa fase del giudizio;

che il tribunale di Tolmezzo ritiene che la disposizione

denunciata violi: l'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole

l'omessa previsione, nell'art. 34 cod. proc. pen., della

incompatibilità del giudice in una ipotesi analoga ad altre per la

cui mancanza è stata pronunciata la illegittimità costituzionale;

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché sarebbe

vulnerato il diritto di difesa dell'imputato; l'art. 27, secondo

comma, della Costituzione, in relazione al contenuto di giudizio che

il collegio avrebbe già espresso con le ordinanze che hanno disposto

una misura cautelare personale e respinto l'istanza di revoca;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in base

alle argomentazioni già enunciate per analoga questione, decisa con

la sentenza n. 51 del 1997.

Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 cod. proc. pen., per la omessa previsione

dell'incompatibilità del giudice che si sia pronunciato, in

dibattimento, su misure cautelari personali nei confronti

dell'imputato, è già stata esaminata e dichiarata inammissibile

(sentenza n. 51 del 1997) e manifestamente inammissibile (ordinanza

n. 366 del 1997), giacché l'esito prefigurato finirebbe con

l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità

nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito;

sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in

ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito

dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma

in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per

legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere

distolto;

che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati, sicché la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di

Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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