Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/06/1983 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della

legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del

patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale), in relazione

agli artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle

cose di interesse artistico e storico), promosso con ordinanza emessa

il 28 giugno 1979 dal Pretore di Domodossola nel procedimento penale a

carico di Ponti Margherita ed altri iscritta al n. 621 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 310 del 1979;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il Pretore di Domodossola con ordinanza del 28 giugno

1979 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44, in riferimento agli

artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui

detta norma assoggetta ad identica pena edittale i contravventori nei

cui confronti sia stato previamente notificato l'interesse artistico

delle cose tutelate e coloro nei cui confronti non sia stata effettuata

notifica alcuna, per pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione;

considerato che l'ordinanza propone interpretazioni contrapposte

della norma della cui costituzionalità si dubita, senza operare una

scelta ermeneutica che consenta l'identificazione del thema decidendi;

che questa Corte (v. da ultimo la sentenza n. 30 del 1983 e

l'ordinanza n. 61 del 1983) ha già dichiarato l'inammissibilità delle

questioni proposte con riferimento "a contenuti normativi che risultano

al tempo stesso diversi e considerati, per così dire, alla pari";

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n.

44, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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