Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 204/1983

    Questione inammissibile
    29 giugno 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) in relazione agli artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui detta norma assoggetta ad identica pena edittale i contravventori nei cui confronti sia stato previamente notificato l'interesse artistico delle cose tutelate e coloro nei cui confronti non sia stata effettuata notifica alcuna, in quanto l'ordinanza di rinvio propone interpretazioni contrapposte della norma della cui costituzionalità si dubita, non consentendo l'identificazione del thema decidendi.

    Art. 16 Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale · Art. 13 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 59 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-03-01;44~art16 · fonte del testo

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