Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1998

Altra decisione · depositata il 03/06/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5d.lgs. 22/1997
  • art. 13d.lgs. 22/1997

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 6,

13, comma 4, 18, comma 1, lettera n), e 22, comma 9, del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle

direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e

94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e degli

artt. 1, 13, 17, 18, 22, commi 9 e 11, 23, comma 5, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 41, comma 1, 42, comma 5, e 57, comma 1, dello stesso

decreto legislativo promossi rispettivamente con ricorso della

regione Toscana, notificato il 14 marzo 1997, depositato il 24

successivo, e della regione Lazio, notificato il 17 marzo 1997,

depositato in cancelleria il 26 successivo, iscritti ai nn. 27 e 28

del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni, per la regione Toscana, Massimo

Luciani per la regione Lazio e l'avvocato dello Stato Ignazio F.

Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

regione Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118

della Costituzione, come attuati dagli artt. 80 e 101 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 5, comma 6, 13, comma 4, 18, comma 1, lettera n), 22, comma 9,

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle

direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e

94/62 CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

che, in particolare, gli artt. 5, comma 6, e 13, comma 4, del

predetto d.lgs. n. 22 del 1997, sono impugnati nella parte in cui

subordinano, rispettivamente, l'autorizzazione regionale allo

smaltimento in discarica e la emanazione di ordinanze regionali

contingibili ed urgenti oltre i termini consentiti, alla obbligatoria

intesa con il Ministro dell'ambiente; l'art. 18, comma 1, lettera n),

nella parte in cui non prevede la partecipazione regionale nella

determinazione degli interventi di bonifica di interesse nazionale;

infine, l'art. 22, comma 9, nella parte in cui dispone che, nel caso

in cui le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti

nel piano regionale di gestione dei rifiuti, il potere sostitutivo

sia esercitato dal Ministro dell'ambiente;

che anche la regione Lazio, con ricorso regolarmente notificato e

depositato, ha censurato numerose disposizioni del d.lgs. n. 22 del

1997;

che, in particolare, la predetta ricorrente ha lamentato il

contrasto dell'art. 1 del più volte menzionato d.lgs. n. 22 del 1997

con gli artt. 3, 5, 115 e 117 della Costituzione, anche in relazione

all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, per la illegittima

limitazione della potestà legislativa regionale;

che oggetto di censura è, altresì, l'art. 13 del d.lgs. n. 22,

per il vulnus agli artt. 3, 5, 76, 115, 117 e 118 della Costituzione,

anche in relazione agli artt. 27-34 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 38

della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per l'attribuzione al

presidente della provincia, del potere di emanare ordinanze

contingibili ed urgenti;

che nel ricorso si lamenta ancora la violazione degli artt. 3, 4,

76, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt.

38 della legge n. 146 del 1994, 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977,

ad opera dell'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997, che riserverebbe

allo Stato numerose competenze, non necessariamente collegate con la

tutela di esigenze unitarie;

che sono, altresì, sospettati di illegittimità gli artt. 17,

27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del d.lgs. n. 22 per violazione degli

artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione

all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1997 e all'art. 3 del d.lgs. 3

febbraio 1993, n. 29, in quanto conterrebbero una serie di

disposizioni di dettaglio che si imporrebbero alle regioni; mentre il

comma 7 del citato art. 17 violerebbe, altresì, gli artt. 76 e 128

della Costituzione, e l'art. 27, comma 5, si porrebbe in contrasto,

oltre che con i parametri già indicati, con l'art. 123 della

Costituzione;

che, sempre in riferimento agli artt. 3, 4, 97, 115, 117 e 118

della Costituzione, viene altresì sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 9, che attribuisce al

Ministro dell'ambiente poteri sostitutivi nei confronti delle

autorità competenti alla realizzazione degli interventi previsti nei

piani regionali per la gestione dei rifiuti; nonché del comma 11

dello stesso art. 22, che prevede la stipulazione, da parte dei

produttori, di accordi di programma, per la realizzazione di impianti

per il recupero di rifiuti urbani all'interno di insediamenti

industriali già esistenti, con il Ministro dell'ambiente di concerto

con quello dell'industria e d'intesa con la regione;

che, alla stregua dei predetti parametri, oltre che degli artt.

76 e 128 della Costituzione, anche in relazione all'art. 3, comma 3,

della legge n. 142 del 1990 e all'art. 38 della legge n. 146 del

1994, viene censurato l'art. 23, comma 5, che attribuisce alle

province la disciplina della cooperazione tra enti locali ricadenti

nel medesimo ambito ottimale (di regola la provincia), al fine della

gestione dei rifiuti urbani;

che l'art. 26 del d.lgs. n. 22 del 1997 è ritenuto in contrasto

con gli artt. 3, 4, 76, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche

in relazione agli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977 e

all'art. 38 della legge n. 146 del 1994, in quanto istituisce un

"osservatorio nazionale sui rifiuti", al quale vengono affidate

competenze normative, programmatorie di controllo e vigilanza, senza

che di esso faccia parte alcuna rappresentante regionale;

che, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, anche

in relazione agli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977,

all'art. 27 della legge n. 142 del 1990, e all'art. 43 della legge

n. 52 del 1996, la regione Lazio impugna, altresì, l'art. 41, comma

1, del d.lgs. n. 22 del 1997 che istituisce il CONAI, Consorzio

nazionale imballaggi;

che anche l'art. 42, comma 5, che dispone che i piani regionali

di gestione dei rifiuti siano integrati con un apposito capitolo

relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,

in attuazione della disciplina contenuta nel programma generale di

prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio,

elaborato dal CONAI, recherebbe vulnus alle predette norme

costituzionali;

che, infine, viene censurato l'art. 57, comma 1, del d.lgs. n.

22 del 1997 per contrasto con gli stessi parametri, nella parte in

cui dispone che le vigenti norme regolamentari e tecniche sulla

raccolta, sul trasporto e lo smaltimento dei rifiuti continuano ad

applicarsi sino all'adozione della nuova normativa tecnica prevista

dal decreto e che, a tal fine, "ogni riferimento ai rifiuti tossici e

nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi", in

violazione, altresì, dell'art. 11 della Costituzione, in quanto si

determinerebbe una deroga, non consentita dal diritto comunitario, al

regime normativo di classificazione dei rifiuti;

che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, che ha concluso per la infondatezza dei ricorsi.

Considerato che, avendo i due ricorsi ad oggetto disposizioni

identiche o comunque contenute nello stesso decreto legislativo,

censurate per ragioni sostanzialmente coincidenti, i relativi giudizi

vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;

che dapprima la regione Toscana, quindi anche la regione Lazio, a

seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389,

recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di

imballaggi e di rifiuti di imballaggio, hanno dichiarato di

rinunciare ai rispettivi ricorsi;

che le rinunce sono state regolarmente accettate dall'Avvocatura

generale dello Stato;

che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione,

comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara estinto per rinuncia il processo

relativo ai ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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