Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195

e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.

916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore

della magistratura), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990

dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sul ricorso proposto

da Verrina Gabriele contro Ministero di grazia e giustizia ed altri,

iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente aveva

rilevato come il decreto di fissazione della discussione orale

dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della

magistratura, gli fosse stato notificato ad oltre un anno dalla

sentenza di rinvio della Corte di cassazione, quest'ultima, a sezioni

unite, con ordinanza emessa il 13 luglio 1990, ha sollevato, in

relazione agli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 gennaio

1981, n. 1, nella parte in cui non prevede l'estinzione del

procedimento nell'ipotesi considerata;

che il giudice a quo, richiamandosi a una sua precedente

ordinanza di rimessione, rileva che, mentre nella fase di avvio del

procedimento disciplinare è contemplata tale estinzione per il caso

di mancato rispetto del termine di un anno, una analoga sanzione non

opera allorché il procedimento stesso consegua al rinvio da parte

della Suprema Corte;

che tale lacuna, a parere del giudice rimettente, oltre a

segnare un'ingiustificata disparità di trattamento, parrebbe lesiva

del diritto di difesa dell'incolpato, esposto sine die al giudizio

disciplinare a causa dell'omessa prefissione del termine;

Considerato che la medesima questione è stata già esaminata da

questa Corte che, con sentenza n. 579 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della stessa norma ora impugnata

nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento

di rinvio;

che di conseguenza la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981,

n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del

Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla

costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 104

della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di cui

in epigrafe, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 579 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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