Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle

agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre

1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul

ricorso proposto da Domenico Malescio contro Intendenza di Finanza di

Messina iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 novembre 1989 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 18 luglio 1991) dalla Commissione

tributaria di primo grado di Messina su ricorso proposto da Domenico

Malescio contro l'Intendenza di finanza di Messina (Reg. Ord. n. 505

del 1991) è stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) "nella parte

in cui non estende la esenzione dall'imposta sul reddito delle

persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari

spettanti ai militari in servizio effettivo, quanto meno in relazione

all'importo che il Ministero competente abbia riconosciuto al

militare dipendente in aggiunta all'ammontare della pensione

ordinaria", in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

anche tenuto conto che l'esenzione dall'IRPEF è stata estesa dalla

Corte costituzionale con sentenza n. 387 del 1989 alle pensioni

privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 151 del 1981 per insussistenza

dell'omogeneità delle situazioni poste a confronto e quindi

manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del

1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 276 del 1986, n. 394 e n. 786 del

1988, n. 202 del 1989 e n. 333 del 1989;

che non risulta pertinente il richiamo alla sentenza n. 387 del

1989, nella quale la Corte ebbe, tra l'altro, a sottolineare la non

raffrontabilità tra "l'ipotesi della pensione privilegiata ordinaria

che ha il suo titolo in un rapporto di dipendenza volontariamente

costituito e rappresenta la proiezione di un precedente trattamento

economico di servizio del quale condivide la natura reddituale" e

l'ipotesi "della pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in

caso di menomazioni riportate a causa del servizio di leva", da

considerarsi "trattamento del tutto peculiare, sia perché si innesta

su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, secondo comma,

della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al

pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione

della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la

prestazione del servizio di leva";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt.

3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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