Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1986 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11d.l. 798/1976
  • art. 1d.l. 798/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. l. comma

terzo, d.l. 10 dicembre 1976 n. 798 (Proroga dei termini di

prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli

affari) Così come modificato dalla legge 8 febbraio 1977 n. 16,

promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Avellino sul ricorso proposto da Ingino

Antonio ed altra, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno

1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 (R.O. n.

786/79) nel procedimento introdotto con ricorso da Ingino Antonio ed

altra, la Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

terzo, del d.l. 10 dicembre 1976 n. 798 (Proroga dei termini di

prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli

affari), convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977, n.

16, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. in quanto risulterebbero

esclusi dalla proroga in esso prevista i termini scaduti tra il 3

febbraio 1976 ed il 4 dicembre 1976, relativamente ad atti notificati

tra il 5 febbraio 1975 (data di entrata in vigore della legge 2

dicembre 1975, n. 576) ed il 5 ottobre 1976 (sessantesimo giorno

antecedente al compimento dell'anno di sospensione, stabilito con la

stessa legge n. 576/75 per i termini relativi ai ricorsi in materia di

imposte).

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, che sollecita la declaratoria di infondatezza della

questione.

Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata

da questa Corte con sentenza 30 luglio 1984, n. 238 e che, con

l'ordinanza in epigrafe, non si deducono motivi nuovi o diversi di

possibile illegittimità costituzionale della norma denunciata, onde la

censura relativa non può sottrarsi alla pronunzia della sua manifesta

infondatezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 comma terzo, del d.l. 10 dicembre 1976 n.

798, convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977 n. 16,

sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino con

ordinanza emessa il 16 giugno 1979 (R.O. n. 786/79) in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari