Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1965

Altra decisione · depositata il 31/03/1965 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, promosso con cinque ordinanze

emesse il 31 luglio 1964 dal Pretore di Lentini nei procedimenti civili

vertenti tra Liberto Alfio, Castoro Salvatore, Ferraro Giovanni,

Nanfito' Carmelo e Saccuzzo Francesco contro Catalano Antonina e

Maiorana Giuseppe, iscritte ai nn. 151, 152, 153, 154 e 155 del

Registro ordinanze 1964, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964 e nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana, n. 42 del 3 ottobre 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana e

gli atti di costituzione in giudizio di Catalano Antonina e di Ferraro

Giovanni;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Paolo Torrisi e Arturo Carlo Jemolo, per la

Catalano, l'avv. Angelo Stella, per il Ferraro, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente

della Regione siciliana.

Ritenuto che in cinque giudizi civili promossi avanti il Pretore di

Lentini da Liberto Alfio, Castoro Salvatore, Ferraro Giovanni, Nanfito'

Carmelo, Saccuzzo Francesco, tutti coloni parziari di stacchi di

terreno di proprietà di Catalano Antonina e Maiorana Giuseppe,

tendenti ad ottenere che la ripartizione dei prodotti dei fondi dati in

colonia avvenisse per l'annata agraria 1963-64 in ragione del 50 per

cento ai coloni, a tenore dell'art. 4 della legge della Regione

siciliana 16 marzo 1964, n. 4, la convenuta Catalano ha sollevato

eccezione di illegittimità costituzionale della legge stessa nel suo

complesso ed in ispecie dell'ultimo comma dell'art. 4, in relazione

agli artt. 3, 39 e 117 della Costituzione;

che il Pretore, in accoglimento di tale eccezione, emetteva cinque

ordinanze tutte in data 31 luglio 1964, avendola ritenuta rilevante e

non manifestamente infondata;

che nel giudizio avanti a questa Corte si è costituita la signora

Antonina Catalano rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Torrisi e

Arturo Carlo Jemolo, ed altresì il signor Ferraro Giovanni,

rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Stella. E intervenuto anche,

nel giudizio relativo all'ordinanza di rimessione n. 151, il Presidente

della Regione siciliana, rappresentato e difeso dal l'Avvocato generale

dello Stato;

Considerato che l'art. 1 della legge regionale n. 4 impugnata

contiene un termine finale della propria vigenza, facendolo coincidere

con l'emanazione di una legge di riforma dei contratti agrari, che, in

pendenza del giudizio avanti a questa Corte, è sopravvenuta la legge

statale 15 settembre 1964, n. 756, contenente norme in materia di

contratti agrari, entrata in vigore dal giorno successivo alla sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 settembre, ed

essa, all'art. 16, stabilisce che le sue disposizioni si applicano

anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso;

che si rende pertanto necessario che il Pretore di Lentini esamini

alla stregua della nuova legge statale la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale sollevata con le sue ordinanze del 31

luglio 1964;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lentini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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