Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/01/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 68 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, promossi

con ordinanze emesse il 29 ottobre e il 30 novembre 1999 dal

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di

Catania, sui ricorsi proposti dalla Federazione lavoratori della

funzione pubblica - Confederazione generale italiana del lavoro

(CGIL) ed altri contro la Provincia regionale di Messina e da Aprile

Silvana contro il comune di Catania ed altra, iscritte ai numeri 63 e

157 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 9 e 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, "nella

parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in

ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato

o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi

comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione

(comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione

della legittimità di un atto sia connessa con questioni concernenti

il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni,

attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione

piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché

atti di organizzazione e non di gestione";

che il rimettente - investito della impugnativa di una

deliberazione della giunta provinciale di Messina, avente ad oggetto

"Regolamento per il conferimento di incarichi di funzioni di

direzione, dirigenziali e di alta specializzazione, collaborazioni

esterne ad alto contenuto di professionalità per uffici di diretta

collaborazione con l'organo di governo" - assume di avere

giurisdizione in ordine ai soli motivi del ricorso involgenti i

tradizionali vizi di legittimità dell'atto amministrativo e di

dovere invece pervenire ratione materiae ad una pronuncia

declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai

sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con

riferimento a tutti gli altri motivi;

che pertanto i ricorrenti, al fine di ottenere una pronuncia

di merito in ordine a tutti i profili dedotti, si troverebbero nella

necessità di adire successivamente anche il giudice ordinario;

che siffatta ripartizione della giurisdizione tra giudice

ordinario e giudice amministrativo, relativamente a talune tipologie

di controversie di lavoro dei dipendenti pubblici, sarebbe in

contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della

violazione del principio di ragionevolezza che sotto quello della

violazione del principio di eguaglianza, per la disparità di

trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli privati, essendo data

a questi ultimi, diversamente dai primi, la possibilità di ottenere

una completa tutela per la violazione delle proprie situazioni

soggettive attraverso il ricorso al solo giudice ordinario;

che sarebbe altresì leso, in danno dei dipendenti pubblici,

il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., per

il possibile contrasto di giudicati conseguente alla duplicità di

giurisdizione e per l'aggravio nell'esperimento dei mezzi di tutela;

che il sistema potrebbe essere ricondotto a legittimità

solamente mediante la previsione di una giurisdizione esclusiva del

giudice ordinario in materia di lavoro, con l'attribuzione del potere

di annullamento degli atti presupposti illegittimi;

che il medesimo giudice, con ordinanza emessa il 30 novembre

1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

stessa norma e nei medesimi termini di cui alla precedente ordinanza;

che in questo secondo giudizio il rimettente - chiamato a

decidere sulla impugnativa di un provvedimento di esclusione da un

concorso bandito dal comune di Catania, proposta da una concorrente

avente diritto alla speciale "riserva" prevista per il personale

interno con qualifica immediatamente inferiore - ritiene che siffatta

controversia non possa rientrare tra quelle "in materia di procedure

concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni" per le quali l'art. 68, comma 4, del decreto

legislativo n. 29 del 1993 prevede la giurisdizione del giudice

amministrativo, in quanto, rispetto alla concorrente interna in quota

di "riserva", il concorso dovrebbe configurarsi come una procedura

non di assunzione ma di progressione in carriera e, dunque,

assumerebbe il valore di una vicenda modificativa del rapporto di

lavoro, in quanto tale attribuita alla giurisdizione del giudice

ordinario, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 68;

che, tuttavia, essendo prevista un'unica graduatoria per i

concorrenti in quota di "riserva" e per quelli esterni, l'esito

dell'impugnativa verrebbe inevitabilmente ad incidere anche sulla

posizione di questi ultimi, per i quali la procedura concorsuale è

invece sicuramente di assunzione, con attribuzione delle relative

controversie al giudice amministrativo;

che, pertanto, il rimettente ritiene di dover declinare la

giurisdizione, con riferimento alla domanda proposta dalla ricorrente

ed ai suoi riflessi nei confronti dei controinteressati

"riservatari", e di dover invece decidere nel merito con riferimento

ai soli controinteressati "esterni";

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di

inammissibilità o comunque di infondatezza delle questioni;

che - per quanto riguarda la prima ordinanza - ad avviso

dell'Avvocatura difetterebbe, in primo luogo, il requisito della

necessaria pregiudizialità della questione rispetto alla definizione

del giudizio principale, atteso che la questione stessa sarebbe

essenzialmente sollevata con riguardo alla posizione dei dipendenti

pubblici contrattualizzati mentre il ricorso sarebbe dallo stesso

rimettente ritenuto ammissibile, in relazione al contenuto dell'atto

impugnato, proprio in quanto proposto non da dipendenti in quanto

tali ma da organizzazioni sindacali e rappresentanti aziendali;

che, in ogni caso, non sussisterebbe, nel merito, alcuna

disparità di trattamento in danno dei dipendenti pubblici, né

menomazione o aggravio del loro diritto di difesa, in quanto la

giurisdizione del giudice ordinario riguarderebbe ogni tipo di

controversia di lavoro del personale contrattualizzato e sarebbe tale

da offrire, attraverso il potere di disapplicazione degli atti

amministrativi presupposti ritenuti illegittimi, una tutela

esaustiva;

che non sussisterebbe, d'altro canto, il prospettato rischio

di contrasto di giudicati, proprio in quanto, attraverso la

disapplicazione, il giudice ordinario conosce della legittimità

dell'atto amministrativo incidenter tantum, senza efficacia di

giudicato;

che, per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, ad

avviso dell'Avvocatura la posizione soggettiva del candidato

"interno" rispetto allo svolgimento dell'unitaria procedura

concorsuale non differirebbe - diversamente da quanto il rimettente

assume - da quella del candidato "esterno", essendo entrambi titolari

di una posizione di interesse legittimo, tutelabile dal giudice

amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità;

che, pertanto, nella specie non sussisterebbero i presupposti

per una pronuncia parzialmente declinatoria della giurisdizione,

essendo la cognizione della controversia interamente attribuita alla

giurisdizione del giudice adito.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima

norma, vanno riuniti per essere unitariamente decisi;

che, per quanto riguarda la prima delle due ordinanze, lo

stesso rimettente dà atto, nella disamina dei motivi di ricorso, che

taluni di quelli in ordine ai quali ritiene sussistere la

giurisdizione del giudice amministrativo investono l'intero

regolamento impugnato comportando, in caso di accoglimento,

l'annullamento dell'atto medesimo;

che, in tale ipotesi, resterebbe evidentemente esclusa la

necessità per i ricorrenti di adire successivamente anche il giudice

ordinario;

che la questione - in difetto di qualsiasi pur sommaria

valutazione in ordine alla eventuale infondatezza dei suddetti motivi

del ricorso - risulta, pertanto, sollevata in via meramente ipotetica

e va, per tale ragione, dichiarata manifestamente inammissibile;

che, per quanto riguarda la seconda ordinanza, appare palese

l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il

rimettente, secondo cui la procedura concorsuale di cui si tratta

avrebbe differente natura per i concorrenti in quota di riserva e per

quelli esterni, trattandosi viceversa, sia per gli uni che per gli

altri, di una procedura concorsuale di assunzione nella qualifica

indicata nel bando;

che, pertanto, l'intera controversia deve ritenersi

attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi

dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

che la questione va, dunque, dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale amministrativo

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza

emessa il 29 ottobre 1999;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68 del predetto decreto

legislativo sollevata, sempre con riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione

staccata di Catania, con ordinanza emessa il 30 novembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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