Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 766/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

30 novembre 1973, n. 766 (Provvedimenti urgenti per l'Università),

promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1979 dal Tribunale di

Chieti, nel procedimento penale a carico di Tiberio Domenico, iscritta

al n. 475 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che la presente questione trae origine dal procedimento

penale, pendente innanzi al Tribunale di Chieti, a carico di certo

Tiberio Domenico, imputato del delitto di tentata truffa aggravata "per

avere dichiarato, quale coltivatore diretto proprietario di terreni

agricoli, nella domanda rivolta all'Opera Universitaria di Chieti per

la concessione dell'assegno di studio al figlio, il reddito dei terreni

nelle rendite domenicali ed agrarie, anziché il reddito effettivo,

ricavato dalla coltivazione dei terreni stessi", ed accertato dalla

Polizia giudiziaria in un'ammontare eccedente quello "fissato

dall'Opera Universitaria per il caso di specie";

ritenuto che il giudice a quo assume come " applicabile nel caso

concreto" la previsione dell'art. 7 della legge 30 novembre 1973, n.

766, che ha convertito in legge il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, recante

misure urgenti per l'Università; che tale disposizione prevede per

l'ottenimento dell'assegno di studio, un certo reddito (familiare)

imponibile il quale, a norma delle leggi tributarie, nel caso di

coltivatore diretto proprietario di terreni è pari alle rendite

domenicali e agrarie rivalutate; che la statuizione in parola è

censurata avanti alla Corte in riferimento agli artt. 3 e 34 della

Costituzione perché creerebbe una disparità di trattamento tra

cittadini il cui reddito imponibile è ancorato a quello effettivo

(lavoratori autonomi, dipendenti, ecc.) e coltivatori diretti

proprietari di terreni agricoli, per i quali il sistema del calcolo del

reddito imponibile comporterebbe vantaggi ingiustificati;

ritenuto che in giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato: la quale

eccepisce l'irrilevanza della questione, in quanto gli artt. 25 della

Costituzione e 2 del codice penale precludono alla Corte di pronunziare

alcuna sentenza da cui possa nella specie scaturire la condanna del

giudicabile, e deduce che la questione è comunque infondata nel

merito, perché la norma censurata fa soltanto riferimento al reddito

imponibile e nulla statuisce direttamente in ordine ai criteri per la

determinazione del reddito, mentre di questi si occupano le norme

fiscali, non dedotte in controversia;

considerato che alla Corte viene richiesto di pronunziare una

sentenza, la quale dovrebbe introdurre, in relazione alla categoria di

coltivatori diretti proprietari di terreni, un nuovo criterio per il

calcolo del reddito imponibile, diverso da quello attualmente stabilito

dalla legge;

che l'effetto di una simile pronunzia sarebbe, secondo la

prospettazione dello stesso giudice a quo, quello di concretare

l'insorgenza di una fattispecie delittuosa, laddove il fatto sottoposto

all'esame del giudice penale risulta, nel momento della sua

consumazione, conforme a legge;

che un simile risultato è precluso dal fondamentale ed

inderogabile principio di legalità delle previsioni incriminatrici,

consacrato, come osserva l'Avvocatura, nell'art. 25 della Costituzione

e nel codice penale; che la questione, pertanto, è manifestamente.

inammissibile

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 novembre 1973,

n. 766, in riferimento agli artt. 3 e 34 Cost., sollevata dal Tribunale

di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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