Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge

9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul

lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore

di Siena nel procedimento civile vertente tra Giomini Anchise ed

altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Giomini Anchise ed altri e

dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 9

novembre 1990 (R.O. n. 30 del 1991) nei giudizi civili riuniti

vertenti tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S. per la

restituzione di somme percepite indebitamente dagli attori a titolo

di cassa integrazione guadagni, per il periodo 14 dicembre 1986-10

maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale dispone che

non si recuperano le somme corrisposte, per errore, a titolo di

pensione dall'I.N.P.S. o da altra gestione sostitutiva o integrativa,

salvo quelle riscosse con il dolo dell'assistito e non anche le somme

corrisposte a titolo di integrazione salariale;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento tra lavoratori pensionati e lavoratori posti in cassa

integrazione guadagni;

b) l'art. 38 della Costituzione, per la mancata

corresponsione, ai lavoratori disoccupati, di mezzi adeguati alle

minime esigenze di vita;

che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali

hanno fatto proprie le argomentazioni del giudice remittente, e

l'I.N.P.S., che ha rilevato la differenza esistente tra le situazioni

poste a raffronto, tanto più che nella specie si era accertata la

mancanza assoluta del diritto degli attori alla percezione delle

suddette somme, ed ha concluso, pertanto, per la manifesta

infondatezza della questione;

che è intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha

concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della questione,

attesa la differenza esistente tra i due trattamenti;

Considerato che effettivamente le situazioni poste a raffronto

sono nettamente differenziate, essendo la pensione cosa diversa dalla

integrazione salariale;

che non sussiste nemmeno la dedotta mancata assicurazione di

mezzi adeguati alle esigenze di vita poiché i lavoratori disoccupati

percepiscono la indennità prevista dalla legge per rimediare agli

effetti della disoccupazione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88

(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e

dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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