Ordinanza n. 198/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Voci della giurisprudenza
Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge
9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul
lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore
di Siena nel procedimento civile vertente tra Giomini Anchise ed
altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Giomini Anchise ed altri e
dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 9
novembre 1990 (R.O. n. 30 del 1991) nei giudizi civili riuniti
vertenti tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S. per la
restituzione di somme percepite indebitamente dagli attori a titolo
di cassa integrazione guadagni, per il periodo 14 dicembre 1986-10
maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale dispone che
non si recuperano le somme corrisposte, per errore, a titolo di
pensione dall'I.N.P.S. o da altra gestione sostitutiva o integrativa,
salvo quelle riscosse con il dolo dell'assistito e non anche le somme
corrisposte a titolo di integrazione salariale;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento tra lavoratori pensionati e lavoratori posti in cassa
integrazione guadagni;
b) l'art. 38 della Costituzione, per la mancata
corresponsione, ai lavoratori disoccupati, di mezzi adeguati alle
minime esigenze di vita;
che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali
hanno fatto proprie le argomentazioni del giudice remittente, e
l'I.N.P.S., che ha rilevato la differenza esistente tra le situazioni
poste a raffronto, tanto più che nella specie si era accertata la
mancanza assoluta del diritto degli attori alla percezione delle
suddette somme, ed ha concluso, pertanto, per la manifesta
infondatezza della questione;
che è intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha
concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della questione,
attesa la differenza esistente tra i due trattamenti;
Considerato che effettivamente le situazioni poste a raffronto
sono nettamente differenziate, essendo la pensione cosa diversa dalla
integrazione salariale;
che non sussiste nemmeno la dedotta mancata assicurazione di
mezzi adeguati alle esigenze di vita poiché i lavoratori disoccupati
percepiscono la indennità prevista dalla legge per rimediare agli
effetti della disoccupazione;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte