Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1981 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 22

della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto

a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai

pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956,

n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della legge 20 marzo 1968,

n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute

nell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti

posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale

addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre

forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il

miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla

dinamica salariale), promossi con le seguenti ordinanze:

a) ordinanza emessa l'8 febbraio 1980 dal tribunale di Cagliari nel

procedimento civile vertente tra Pazzaglia Mario e l'INPS, iscritta al

n. 226 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 145 del 28 maggio 1980;

b) ordinanza emessa il 4 marzo 1981 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Donati Aldo e l'INPS, iscritta al n.

286 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 234 del 26 agosto 1981;

c) ordinanza emessa il 21 maggio 1981 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Razzoli Mauro e l'INPS, iscritta al n.

475 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.

Visto l'atto di costituzione, nel giudizio promosso con l'ordinanza

emessa dal pretore di Roma il 21 maggio 1981, dell'INPS, rappresentato

e difeso dagli avvocati Giovanni Belloni, Pasquale Vario e Fabrizio

Ausenda;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 febbraio 1980 il tribunale di

Cagliari ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3

e 53 della Costituzione - degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n.

583, ed unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, istitutivi di un

"contributo di solidarietà" a favore del Fondo sociale, mediante

"ritenuta progressiva" sulle pensioni a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,

nonché dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione

medesima gestiti dall'INPS, e dell'art, 31 della legge 3 giugno 1975,

n. 160, che ha abolito la ritenuta a decorrere dal 1 gennaio 1976;

che con ordinanza emessa il 4 marzo 1981 il pretore di Roma ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo,

e 53, comma primo, della Costituzione - del secondo comma dell'articolo

unico della citata legge n. 369 del 1968 e dell'art. 31 della citata

legge n. 160 del 1975;

che con ordinanza emessa il 21 maggio 1981 il pretore di Roma ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo,

e 53, comma primo, della Costituzione - dell'art. 22 della citata legge

n. 583 del 1967, dell'articolo unico della citata legge n. 369 del

1968, e dell'art. 31 della citata legge n. 160 del 1975;

che in tutti i menzionati provvedimenti di rimessione la questione

sollevata riguarda il mantenimento - per il biennio 1974/1975 - della

ritenuta progressiva, malgrado che, a far tempo dal 1 gennaio 1974, le

pensioni erogate dall'INPS, già esenti dall'imposta di ricchezza

mobile, fossero state assoggettate, con l'entrata in vigore della

riforma tributaria, in virtù del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,

all'imposta unica sul reddito delle persone fisiche;

che le denunciate disposizioni, ad avviso dei giudici a quibus,

avrebbero perciò dato luogo, per gli anni 1974 e 1975, ad un fenomeno

di doppia imposizione fiscale, venendo a colpire i titolari delle

pensioni, su cui si applicava la ritenuta, a parità di reddito e di

capacità contributiva, in misura ingiustificatamente maggiore rispetto

agli altri contribuenti, ponendosi, perciò, in contrasto con gli artt.

3 e 53 della Costituzione.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante

la identità delle sollevate questioni;

che questa Corte, con sentenza n. 119 del 1981, ha già dichiarato

la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22

della legge n. 583 del 1967, unico della legge n. 369 del 1968, e 31

della legge n. 160 del 1975, appunto nella parte in cui prevede che la

ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni

eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche

successivamente al 1 gennaio 1974.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe del tribunale di Cagliari e

del pretore di Roma, degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583

(Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di

previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e

modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n.

1790), unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per

l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio

1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di

previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e

loro estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno

1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici

e per il collegamento alla dinamica salariale), la cui illegittimità

costituzionale, nella parte in cui prevedono che la ritenuta

progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti

l'importo di lire 7.200.000 annue venga applicata anche successivamente

al 1 gennaio 1974, è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale

con sentenza n. 119 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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