Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1981 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sul redditi dei coniugi per

gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria),

promossi con due ordinanze emesse il 19 aprile 1978 dalla Commissione

tributaria di i grado di Brindisi sui ricorsi di Brandi Biagio e Di

Bello Mario, iscritti ai nn. 431 e 432 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

proposte, in riferimento agli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione, le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma ultimo,

legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e

riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e

precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);

Rilevato che le medesime questioni furono proposte - in riferimento

agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione - da Commissioni

tributarie di primo e secondo grado nel corso di numerosi procedimenti

promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella

liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire

36.000, prevista dall'art. 4, comma sesto, d.l. 6 luglio 1974, n. 259

(modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione

straordinaria sulle case di abitazione), convertito, con modificazioni,

in legge 17 agosto 1974, n. 384;

Ritenuto che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo,

e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976, avendo ritenuto tali norme in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e, con ordinanze 23 giugno

1981, n. 122; 25 giugno 1981, n. 146; 14 luglio 1981, n. 147, ha

dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale, sollevate da altre Commissioni tributarie di primo e di

secondo grado, concernenti il citato art. 1, comma ultimo, legge n. 751

del 1976.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe -

concernenti l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751,

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del

1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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