Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 116r.d. 1736/1933

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, n. 2,

del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario,

sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di

emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) promosso con

ordinanza emessa il 16 febbraio 1980 dal Pretore di Nardò nel

procedimento penale a carico di Romano Salvatore, iscritta al n. 445

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 215 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Nardò con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 n. 2

r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nella parte in cui per "i casi più

gravi" consente di punire l'emissione di assegni a vuoto con la

reclusione in riferimento agli artt. 25, 24, 13, 55 e segg. 70 e 101 e

segg. e 3 della Costituzione.

Considerato che la questione, in relazione agli artt. 24 e 25 della

Costituzione, è stata già ritenuta non fondata dalla sentenza n. 131

del 1970; che le restanti censure, riguardanti, da un lato, una

sanzione dententiva al di fuori dell'astratta previsione di legge (art.

13) con possibili diseguaglianze, e dall'altro una "delega" di natura

legislativa al potere giudiziario (artt. 55 e segg. 70 e 101 e segg.),

sono già implicitamente confutate dalla citata pronunzia; che questa

Corte ha reiteratamente affermato la legittimità delle espressioni

normative che fanno ricorso a nozioni o concetti di uso comune, per i

quali non si richiede al giudice un impegno diverso dal normale compito

di interpretazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116 n. 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736,

sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 25, 24,

13, 55 e segg. 70, 101 e segg. e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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