Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte

sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di

termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze

tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi

ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,

nonché altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa

il 15 dicembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Reggio Calabria sul ricorso proposto da Abenavoli Carmelo ed altre

contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritta al n. 728 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Reggio

Calabria, con ordinanza del 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte il

22 novembre 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455, nella parte in

cui dispone che fino al 31 dicembre 1993 restano in vigore e

continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20

gennaio 1990 (in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990), che

fa riferimento al valore unitario di mercato ritraibile in via

ordinaria dall'immobile invece che al valore della locazione, così

determinando "una disarmonia del sistema tributario" e la violazione

del "principio generale della proporzionalità rispetto alla

capacità contributiva";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio, ha rilevato la inammissibilità della questione per non

essere stato convertito in legge il decreto-legge n. 455 del 1992, di

cui fa parte la norma impugnata;

Considerato che il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non è

stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta

dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23

gennaio 1993;

che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte

(v., ex plurimis, ordinanze n. 133 e 32 del 1994 e 389 del 1993), la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre

1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui

trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la

definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti

derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre

disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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