Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 febbraio

1990, n. 37 (recte: decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante

"Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ed essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego", convertito, con modificazioni, in

legge 28 febbraio 1990, n. 37), e della legge 19 febbraio 1991, n. 50

(Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico

dipendente), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1991 dal Tribunale

amministrativo regionale della Calabria - Sezione di Catanzaro, sul

ricorso proposto da Pallone Mario contro U.S.L. n. 18 di Catanzaro,

iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1991 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, sul

ricorso proposto da Patera Ettore contro U.S.L. TA/4 ed altra,

iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Patera Ettore nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

- Catanzaro - sul ricorso presentato da Pallone Mario nei confronti

della U.S.L. n. 18 di Catanzaro per l'annullamento della delibera di

rigetto della sua istanza di mantenimento in servizio, in qualità di

dirigente sanitario, oltre il sessantacinquesimo anno di età, al

fine di conseguire il massimo della pensione, ha sollevato, con

ordinanza del 21 marzo 1991 (R.O. n. 697 del 1991), questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio

1991, n. 50, nella parte in cui non estendono anche al restante

personale medico dirigente la facoltà, attribuita ai primari

ospedalieri, di fruire della detta protrazione del rapporto di

impiego;

che identica questione è stata sollevata, dal T.A.R. per la

Puglia - Sezione di Lecce - nel procedimento promosso da Patera

Ettore nei confronti della U.S.L. TA/4, con ordinanza del 15 maggio

1991 (R.O. n. 705 del 1991) che denuncia, in particolare, la mancata

estensione della ripetuta facoltà al personale con qualifica di

dirigente veterinario ed estende la censura al decreto- legge 27

dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, in legge 28

febbraio 1990, n. 37, istitutivo del medesimo beneficio per i

dirigenti dello Stato;

che, ad avviso dei giudici remittenti, risulterebbero violati

gli artt. 3, 4, 38, secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento

sussistente fra varie categorie di pubblici dirigenti, per

l'ingiustificata limitazione del diritto al lavoro in danno di taluni

di questi, di conseguenza privati di un adeguato trattamento

previdenziale, per la compressione della piena libertà di accesso ai

pubblici uffici e per il danno prodotto all'andamento dell'azione

amministrativa, privata di apporti di ancora utile collaborazione;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della

questione, mentre considerazioni di opposto tenore ha rassegnato la

difesa della parte privata costituitasi nel giudizio promosso con

l'ordinanza n. 705 del 1991;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1991, ha

già dichiarato non fondata analoga questione, in base al principio

per cui, nel vigente quadro di riferimento normativo, non è

configurabile una regola generale, per tutti i pubblici dipendenti,

di collocamento a riposo oltre il limite del sessantacinquesimo anno

per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo

la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie, disposte

dal legislatore in virtù di discrezionale apprezzamento delle

ragioni varie e diverse che di volta in volta si presentano per

ciascuna di esse (v. anche ord. n. 98 del 1992);

che, in difetto di argomenti o motivi diversi da quelli già

confutati nella suddetta occasione, l'esposto principio va ancora

ribadito con conseguente declaratoria della manifesta infondatezza

della riproposta questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50

(Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico

dipendente) e del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in

legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento agli artt. 3, 4, 38,

secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, sollevate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la

Calabria - Catanzaro, e dal Tribunale Amministrativo della Puglia,

Sezione di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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