Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative

alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art.

56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre

1970, n. 1034, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Bucciarelli Arturo e Pallotta Andrea,

iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;

2) ordinanza emessa il 4 maggio 1972 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Gabrielli Angela e Presta Mariano,

iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con le ordinanze del 10 febbraio e del 4 maggio 1972,

emesse rispettivamente nei procedimenti civili vertenti tra Bucciarelli

Arturo e Pallotta Andrea e tra Gabrielli Angela e Presta Mariano, il

pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre

1969, n. 833, così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre

1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma

denunziata, attribuendo al conduttore la possibilità di dimostrare la

propria condizione economica mediante la produzione di certificazione

amministrativa insindacabile, e negando al locatore la facoltà di

prova contraria, determinerebbe un ingiustificato diverso trattamento

dei due soggetti del rapporto sostanziale e processuale. Inoltre,

recependo quale prova decisiva inoppugnabile per la sua operatività un

elemento sorto aliunde, senza la garanzia del contraddittorio e per

finalità diverse, la stessa norma violerebbe il diritto di difesa,

degradando il processo civile alla mera trasposizione di dati estranei

al processo.

Considerato che la questione è stata decisa con la sentenza di

questa Corte n. 132 del 1972, la quale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della norma suindicata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre

1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani),

così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,

convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, già dichiarato

illegittimo con la sentenza n. 132 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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