Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del

d.l. 22 gennaio 1973, n. 2 (Provvidenze a favore delle popolazioni dei

comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del

dicembre 1972 e del gennaio 1973), convertito in legge 23 marzo 1973,

n. 36, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1973 dal pretore di

Siracusa nel procedimento penale a carico di Ruggeri Gaetano, iscritta

al n. 229 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Visto l'atto d'intento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, secondo l'ordinanza di rimessione, gli articoli di

cui al detto decreto sono in contrasto con gli artt. 3,24, primo comma,

e 101 della Costituzione, in quanto, nel disporre la sospensione dei

termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali,

in favore degli abitanti dei comuni della Sicilia e della Calabria

colpiti dalle calamità naturali verificatesi nel settembre 1971,

dicembre 1972 e gennaio e febbraio 1973, non avrebbero fatto

riferimento alla data degli eventi calamitosi per stabilire l'inizio

della anzidetta sospensione, con la conseguenza che questa avrebbe

avuto in tutti i casi una medesima, assai lunga, durata compresa tra la

data di entrata in vigore del decreto e quella terminale massima in

esso indicata nel 25 luglio 1974: il che avrebbe importato un

trattamento uguale in situazioni tra loro differenziate e determinato

la violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e

della stessa tutela giurisdizionale;

Considerato invece che nell'art. 4 del decreto legge di che

trattasi è stabilito che nei decreti da emanarsi dal Presidente della

Repubblica per indicare i comuni colpiti, la durata del periodo di

sospensione dei termini, non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore

del decreto legge, doveva essere determinata in relazione alla

situazione verificatasi nelle diverse località per effetto degli

eventi calamitosi;

Considerato perciò che la norma impugnata non ha omesso, nel

commettere al potere esecutivo le formulazioni delle norme di

dettaglio, di precisare i criteri che dovevano presiedere alla

diversificata normativa concernente, nei vari casi, l'inizio e la

durata della sospensione dei termini di che trattasi e che, ove quel

potere non vi si fosse attenuto, la competenza a decidere in proposito

in relazione al giudizio di merito, sarebbe del giudice ordinario;

che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della

questione proposta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2

(convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, ed avente per oggetto

provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della

Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973):

questione, con l'ordinanza in epigrafe proposta in riferimento agli

artt. 3, 24, primo comma, e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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