Corte costituzionale

Ordinanza n. 190/1989

Altra decisione · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle

successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile

1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Novara sul

ricorso proposto da Maulini Luciano ed altra contro l'Ufficio del

Registro di Verbania, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1988

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Novara,

nel corso del giudizio tributario promosso da Maulini Luciano e

Maulini Gisella, con ordinanza del 18 aprile 1988 (R.O. n. 447 del

1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, in riferimento agli

artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, che esclude l'applicazione dei

criteri di determinazione del valore degli immobili previsti

dall'art. 8 della stessa legge, per le successioni apertesi prima del

1° luglio 1986;

che la Commissione ha osservato che, mentre per l'imposta di

registro l'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986 stabiliva doversi

applicare le nuove disposizioni più favorevoli ai contribuenti anche

per atti anteriori all'entrata in vigore dello stesso d.P.R. (e

purché pendesse ancora una controversia o l'Amministrazione

finanziaria non fosse ancora decaduta dall'azione), il denunciato

art. 11 della legge n. 880 del 1986 ha escluso, ai fini dell'imposta

sulle successioni, tale efficacia retroattiva; e ciò con la triplice

conseguenza: a) che l'ammontare dell'imposta di successione varia a

seconda del momento della morte del de cuius, così discriminandosi

accidentalmente, e perciò irragionevolmente, i contribuenti (v.

artt. 3 e 53 della Costituzione); b) che l'Amministrazione

finanziaria non possa comportarsi imparzialmente, dovendo valutare

diversamente lo stesso bene a seconda che si tratti di imposta di

registro o di successione (art. 97 della Costituzione); c) che,

stante il disposto dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo

il quale per la valutazione dei beni ai fini dell'imposta di registro

deve aversi riguardo "ai trasferimenti a qualsiasi titolo...

anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto (scil.:

tassato)", e, restando così incerto se debba farsi riferimento ai

trasferimenti tra vivi o a causa di morte, vi sarebbe un'ulteriore

dimostrazione dell'irragionevolezza della norma impugnata.

Considerato che l'art. 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70

(come modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)

ha aggiunto all'art. 11 il comma 1 bis, in base al quale le

disposizioni previste dall'art. 8 della legge n. 880 del 1986 si

applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in

essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già

intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile;

che, quindi, si impone la restituzione degli atti alla

Commissione Tributaria remittente perché riesamini la rilevanza

della questione sollevata alla stregua della nuova legge.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

secondo grado di Novara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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