Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,

lettere a) e b), 2, comma 4, 3, commi 1 e 2, e 4, della legge 29

gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità

integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei

pubblici dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre

1994 dal TAR del Lazio, il 28 ottobre e il 18 novembre 1994 dal

Consiglio di Stato - VI sezione giurisdizionale, rispettivamente

iscritte ai nn. 605, 633 e 665 del registro ordinanze 1995 e

pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 41, 42 e 43,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Albanese Giuseppina e di Milesi

Giuseppina nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto emesse

rispettivamente il 28 ottobre ed il 18 novembre 1994, pervenute alla

Corte il 6 ed il 13 settembre 1995, il Consiglio di Stato, VI

sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative

al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione

della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli

artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della

Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione dei giudizi

pendenti e la compensazione delle spese processuali - interferisce

con le indipendenze del giudice, sottraendo alla sua valutazione i

profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle

pronunce accessorie, nonché - escluso il carattere innovativo della

legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della

Corte costituzionale - vìola il diritto di difesa e di azione e la

naturale precostituzione del giudice;

b) dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge citata, per violazione

dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita

l'applicazione della legge stessa ai dipendenti cessati dal servizio

dopo il 30 novembre 1984 e non esclude dall'obbligo della

presentazione della relativa domanda in via amministrativa quegli ex

dipendenti che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al

fine di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale

nella base di calcolo del trattamento di fine servizio;

c) dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), per contrasto con gli

artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto limita rispettivamente al

30 per cento ed al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale,

ancora in godimento alla data della cessazione dal servizio, la quota

computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di

anzianità;

d) dell'art. 1, comma 4 (recte: 2, comma 4), della stessa legge,

in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica

sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a

quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una

prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione

differita;

che, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 (pervenuta alla

Corte il 20 agosto 1995), il TAR del Lazio ha sollevato uguali

questioni di costituzionalità, in riferimento agli stessi parametri

costituzionali, dei già citati artt. 1, comma 1, lettera a) e 4

della legge n. 87 del 1994, alla stregua di motivazioni

sostanzialmente identiche a quelle svolte in merito dal Consiglio di

Stato;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate

dai giudici rimettenti siano dichiarate inammissibili ovvero

infondate;

che, nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato con la citata

ordinanza emessa il 18 novembre 1994 (r.o. n. 665 del 1995), si sono

costituite le parti private Giuseppina Albanese e Giuseppina Milesi

in Marconi, insistendo per la dichiarazione di illegittimità

costituzionale delle norme censurate dal collegio rimettente;

Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la medesima

normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate

con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con

le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, in ragione

dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla

normativa de qua - delle aspettative dei pubblici dipendenti ad

un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in

occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi

l'indennità integrativa speciale;

che, in particolare, in tali decisioni - con riferimento alla

questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente

l'asserita illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio

dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha

sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa

di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori

dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la

sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle

suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del

1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora

immediatamente determinabili;

che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo e il

grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato

per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la

ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul

diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato

"all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa,

anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del 1995);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in

quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

lettere a) e b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 1 e 2, e

dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al

computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione

della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e

113 della Costituzione, dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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