Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1983 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), promossi

con le ordinanze emesse il 9 ottobre 1981 dal Tribunale di Ravenna, il

9 e l'11 novembre 1981 dalla Corte d'appello di Torino e l'11 dicembre

1981, il 13 e il 21 gennaio e il 5 marzo 1982 dalla Corte d'appello di

Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 828,832 e 833 del registro

ordinanze 1981 e ai nn. 49, 147, 191 e 270 del registro ordinanze 1982

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 89, 96, 102,

137, 199, 241 e 262 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Re Giuseppina e di Portaccio

Alcide e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe vengono sollevate

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12

febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente

sanzionando, sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d.

"industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o

fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di

aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le

qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica,

porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che

commettono fatti di diversa gravità", violando il principio razionale

di adeguatezza della pena alla gravità del fatto, soprattutto in

relazione al carattere proporzionale della pena pecuniaria prevista in

aggiunta alla pena detentiva;

b) in riferimento agli artt. 11, 41 e 3 Cost., in quanto verrebbe

"a limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che

nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato

prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato

intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito dai

regolamenti comunitari";

c) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto "nel vietare

in modo assoluto, anche per la correzione di vini 'naturali', l'impiego

di sostanze zuccherine" travalicherebbe "i limiti dell'art. 2, primo

comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al

Governo delegato di tener conto dell'attuale disciplina legislativa

della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea' e

ciò all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in

condizione di sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati

comunitari in cui è consentito lo zuccheraggio dei vini".

Considerato che con sentenza n. 188 del 1982 questa Corte ha

dichiarato non fondate le questioni sub a) e c) e inammissibile per

difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sub b), avendo i

giudici a quibus omesso ogni cenno al fatto ed essendosi limitati ad

affermare che le sollevate questioni di legittimità costituzionale

apparivano "rilevanti ai fini della decisione della causa";

che anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 9

ottobre 1981 - l'unica che denunzi la disposizione di cui all'art. 76

del d.P.R. n. 162 del 1965, oltre che in riferimento all'art. 3 Cost.,

autonomamente pure in relazione agli artt. 11, 41 e 3 Cost. - omette

ogni cenno al fatto e contiene la medesima apodittica affermazione

sulla sussistenza della rilevanza;

che deve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilità

- per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza - della

questione sollevata dal Tribunale di Ravenna e la manifesta

infondatezza di quelle sollevate dagli altri giudici a quibus, che non

hanno addotto motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in

precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162, sollevata dal Tribunale di Ravenna, in riferimento agli artt. 3

Cost. ed ll, 41 e 3 Cost., con ordinanza in data 9 ottobre 1981 (r.o.

n. 828 del 1981);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965

sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di

Torino con ordinanze emesse il 9 novembre 1981 (r.o. 832/1981) e l'11

novembre 1981 (r.o. 833/1981) e dalla Corte d'appello di Lecce con

ordinanze emesse l'11 dicembre 1981 (r.o. 49/1982) e il 13 gennaio 1982

(r.o. 147/1982) e, anche in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., con

ordinanze emesse il 21 gennaio 1982 (r.o. 191/1982) e il 5 marzo 1982

(r.o. 270/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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