Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.lgs. 50/1948
  • art. 2d.l. 50/1948

citata

  • art. 8d.lgs. 50/1948
  • art. 14d.lgs. 50/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

d.l. 11 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa denuncia di

stranieri o apolidi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 giugno 1975 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Zucca Ester, iscritta al n. 583 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976;

2) ordinanza emessa il 3 dicembre 1975 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Rodari Anna Maria, iscritta al n. 136

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;

3) ordinanza emessa il 12 maggio 1976 dal pretore di Comacchio nel

procedimento penale a carico di Felletti Arnaldo, iscritta al n. 505

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976;

4) ordinanza emessa il 4 giugno 1976 dal pretore di Alessandria nel

procedimento penale a carico di Pomillo Vincenzo, iscritta al n. 681

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;

5) ordinanza emessa il 18 novembre 1977 dal pretore di Monza nel

procedimento penale a carico di Baldissera Cesarina, iscritta al n.

122 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;

6) ordinanza emessa il 30 settembre 1977 dal tribunale di Milano

nel procedimento penale a carico di Burkart Carlo, iscritta al n. 152

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978;

7) ordinanza emessa il 6 marzo 1978 dal pretore di Palermo nel

procedimento penale a carico di Moutafis Demetre, iscritta al n. 302

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il tribunale

di Milano, il pretore di Comacchio e il pretore di Monza hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sulle sanzioni per omessa

denuncia di stranieri o apolidi, in riferimento agli artt. 2, 3, 10,

14 e 23 Cost. (interpretati alla luce degli artt. 8 e 14 della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo); mentre

i pretori di Alessandria e di Palermo hanno proposto la medesima

questione in riferimento al solo art. 3 della Costituzione;

che, nei relativi giudizi, nessuna delle parti si è costituita

dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri;

che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con una unica

sentenza.

Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento

agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla

sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata - in vista di

alcuni fra i predetti parametri costituzionali - dalle ordinanze n. 76

del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975;

che, sotto questi aspetti, le ordinanze di rimessione non

prospettano profili sostanzialmente nuovi e non prendono nemmeno

posizione rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte;

che, in particolar modo, non sono pertinenti le argomentazioni

svolte nei riguardi dell'inciso dell'art. 2 del d. leg. n. 50 del 1948,

che impone l'obbligo di denuncia a chiunque ospiti uno straniero o un

apolide, "anche se parente od affine": dal momento che nessuno dei

giudizi a quibus aveva per oggetto rapporti del genere;

che, d'altro canto, le censure di politica legislativa, per cui la

norma impugnata sarebbe vessatoria (e largamente disapplicata nella

prassi), vanno rivolte al Parlamento e non a questa Corte;

che, infine, lo stesso riferimento all'art. 23 Cost. non fa che

riproporre, in termini solo formalmente autonomi, impugnative sulle

quali la Corte si è già pronunciata; giacché alcuni giudici a

quibus (e precisamente il tribunale di Milano, il pretore di Comacchio,

il pretore di Monza) invocano "il principio costituzionale secondo il

quale ai cittadini possono essere imposte per legge prestazioni

personali..., solo nei limiti in cui non violino i diritti

fondamentali dell'uomo, il contenuto dei quali sia dettato da

specifiche prescrizioni costituzionali o comunque ricavabile da norme

internazionali generalmente riconosciute": tornando in tal modo ad

insistere, attraverso il richiamo dell'art. 23, sull'infondato assunto

che la norma impugnata abbia violato le garanzie risultanti dagli artt.

2 e 10 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948,

n. 50, sollevata dal tribunale di Milano e dai pretori di Comacchio,

Alessandria, Monza e Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe, in

riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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