Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1965

Altra decisione · depositata il 31/03/1965 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8

della legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, promosso con

ordinanza emessa il 16 maggio 1964 dal giudice conciliatore di Alcamo

nel procedimento civile vertente tra Maltese Nicolò e Lipari

Francesco, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25 luglio 1964 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 29 del 4 luglio

1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto che nel giudizio promosso avanti al giudice conciliatore

di Alcamo da Maltese Nicolò contro Lipari Francesco, tendente ad

ottenere che la ripartizione dei prodotti del fondo di proprietà di

quest'ultimo e tenuto a mezzadria dall'attore, venga effettuata

riconoscendo al mezzadro una quota del 63 per cento, in conformità

alla legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, sulla

ripartizione dei prodotti agricoli, è stata sollevata dal convenuto

eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 di

detta legge;

che il conciliatore, in accoglimento dell'eccezione stessa, con

ordinanza del 16 maggio 1964, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli articoli prima indicati della legge stessa, in

relazione agli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione;

che nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il

Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, che, con deduzioni in data 5 luglio

1964, ha chiesto il rigetto del ricorso;

Considerato che l'art. 1 della legge regionale n. 4 impugnata

contiene un termine finale della propria vigenza facendolo coincidere

con l'emanazione di una legge di riforma dei Contratti agrari;

che, in pendenza del giudizio avanti a questa Corte, è

sopravvenuta la legge statale 15 settembre 1964, n. 756, contenente

norme in materia di contratti agrari, entrata in vigore dal giorno

successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il

22 settembre, ed essa, all'art. 16, stabilisce che le sue disposizioni

si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in

corso; che si rende pertanto necessario che il giudice conciliatore di

Alcamo esamini, alla stregua della nuova legge statale, la rilevanza

della questione di legittimità costituzionale sollevata con la sua

ordinanza del 16 maggio 1964;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di

Alcamo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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