Corte costituzionale

Ordinanza n. 188/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1,

4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze

emesse il 1 febbraio (n. 9 ordinanze) e il 21 marzo (n. 2 ordinanze)

2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,

rispettivamente iscritte dal n. 898 al n. 908 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 e

n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con nove ordinanze di analogo contenuto in data 1

febbraio 2001 (r.o. da n. 898 a n. 906 del 2001), il Tribunale di

Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento

all'articolo 13 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), "nella parte in cui prevede che la convalida del

provvedimento del questore (di trattenimento in centri di permanenza

temporanea e assistenza dello straniero soggetto a provvedimento di

espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza

pubblica) comporti la permanenza nel centro per complessivi 20 giorni

e non prevede che la permanenza stessa consegua a provvedimento

motivato dell'autorità giudiziaria, per il periodo da questa

indicato, nel limite massimo di 20 giorni";

che il remittente - premesso che la libertà personale

costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero

e che il trattenimento nei centri di permanenza è misura che incide

sulla libertà personale e deve essere adottata dall'autorità

giudiziaria con provvedimento motivato - assume che la disposizione

censurata contrasterebbe con l'art. 13 della Costituzione, in quanto

configurerebbe la convalida, disposta dal giudice all'esito del

controllo dei presupposti per l'espulsione e per il trattenimento,

come atto idoneo ad attribuire validità alla restrizione della

libertà personale non solo per il periodo di tempo antecedente alla

convalida stessa, ma anche per il periodo ad essa successivo,

legittimando la ulteriore privazione della libertà per complessivi

venti giorni, e cioè per un periodo determinato solo nel massimo,

senza consentire al giudice alcun tipo di verifica ulteriore;

che analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998,

sempre in riferimento all'art. 13 della Costituzione, è stata

sollevata in data 21 marzo 2001 dal medesimo Tribunale di Milano, in

composizione monocratica, il quale nelle relative ordinanze (r.o.

n. 907 e n. 908 del 2001) denuncia altresì, in riferimento allo

stesso parametro, l'art. 14, comma 1, del più volte citato decreto

legislativo, nella parte in cui consentirebbe al questore di adottare

la misura del trattenimento anche per indisponibilità del vettore o

altro mezzo di trasporto idoneo, vale a dire per un evento

accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con

l'attivazione di congrui interventi organizzativi, e comunque tale da

non giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo,

della libertà personale dello straniero coinvolto, ben oltre i

rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha concluso, rilevando che le questioni

sarebbero già state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105

del 2001 e riportandosi alle deduzioni già svolte in precedenti

giudizi su questioni analoghe, per la declaratoria di manifesta

infondatezza.

Considerato che le ordinanze propongono questioni analoghe,

sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale che investe

l'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, nella parte in cui non prevede che la durata del

trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e

assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità

giudiziaria, è già stata dichiarata da questa Corte non fondata con

la sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le

ordinanze n. 386 e n. 385 del 2001; e n. 35 del 2002;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da

indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché

anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;

che anche la questione che riguarda l'art. 14, comma 1, del

decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui consente al

questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di

permanenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza

l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per

l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo,

è stata già esaminata da questa Corte e decisa nel senso della

manifesta inammissibilità con l'ordinanza n. 386 del 2001;

che tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento

alla questione odierna, poiché neppure in questo caso le ordinanze

descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida

avevano preso le mosse né riferiscono per quale dei motivi previsti

dalla legge (necessità di "procedere al soccorso dello straniero, ad

accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o

nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,

ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto

idoneo") il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con

immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed

aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di

permanenza temporanea e assistenza;

che, infatti, come questa Corte ha già rilevato nel

precedente appena citato, la omessa descrizione della fattispecie, in

presenza di una disposizione legislativa che consente il

trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle

quali può di per sé costituire la base legale della misura

restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento

all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze

indicate in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione

monocratica, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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