Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e

9-octies, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397

(Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre

1988, n. 475, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1995 dal

pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Garbin Nereo

ed altra, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che - nel corso del procedimento penale nei confronti di

N. Garbin ed altri, imputati del reato di cui agli artt. 3, comma 3,

e 9-octies, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397

(Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

industriali), convertito, con modificazioni nella legge 9 novembre

1988, n. 475 - il pretore di Vicenza ha sollevato, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dei succitati artt. 3, comma 3, e

9-octies, comma 3, nella parte in cui "sanzionano penalmente la

infedele comunicazione alla regione o alla provincia delegata della

quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno

precedente";

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni denunciate

risulterebbero lesive della c.d. "libertà dalle autoincriminazioni"

sancita dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, posto che

nel diritto di difesa dell'imputato dovrebbe ritenersi, altresì,

compreso "il diritto del cittadino di non fornire le prove della

propria eventuale colpevolezza e, più in generale, prove

suscettibili di pregiudicare lo svolgimento dei suoi assunti

difensivi in un già instaurato o eventuale processo";

che, infatti, le norme censurate porrebbero i soggetti

destinatari di fronte all'alternativa di trasmettere dati veritieri,

con il rischio di un processo penale per l'irregolare smaltimento dei

rifiuti, oppure di evitare di fornire le informazioni richieste o di

fornirle incomplete, con il rischio di un processo penale in base

alle stesse norme oggetto di contestazione;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in

giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la ratio delle disposizioni censurate consiste

nella necessità di consentire alle autorità preposte un adeguato

controllo sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti (speciali,

di origine industriale, assimilabili agli scarichi tossici e nocivi)

attraverso un sistema permanente di informazioni analitiche e

sintetiche sulla quantità e qualità dei rifiuti stessi preordinate

a realizzare il catasto e osservatorio dei rifiuti, istituito con

l'art. 3 della stessa legge n. 475 del 1988;

che, pertanto, gli obblighi di comunicazione della quantità e

qualità dei rifiuti sopraindicati prodotti o smaltiti, previsti

dalle disposizioni censurate, risultano strumentalmente diretti alla

tutela dell'ambiente, garantita come diritto fondamentale dall'art.

9 della Costituzione e trovano, altresì, specifico fondamento

nell'art. 41, secondo comma, della Costituzione per il quale

l'iniziativa economica privata deve svolgersi in modo da garantire

"la sicurezza, la libertà e la dignità umana" da ricollegarsi anche

alla tutela dell'ambiente;

che, inoltre, i predetti obblighi di comunicazione rientrano

nella sfera dei doveri inerenti ai produttori e smaltitori di rifiuti

ed, in quanto tali, risultano assunti in base ad una libera scelta

dell'individuo di svolgere una attività economica che comporta oneri

previsti dalla legge;

che su un piano più generale non può negarsi che la legge possa

ragionevolmente (senza aggravare inutilmente la posizione del

soggetto interessato) prescrivere, in via generale, a carico di tutti

coloro che espletano una determinata attività liberamente scelta,

obblighi non legati alla pretesa punitiva (anche se sanzionati in via

amministrativa o penale) di comunicazione della stessa attività o

delle modalità d'esercizio (come presupposto della legittimità),

quando questa sia soggetta a controlli della pubblica

amministrazione, tanto più se correlati a una doverosa salvaguardia

di interessi fondamentali secondo Costituzione, quali la tutela

dell'ambiente e della indissolubile qualità della vita dell'uomo;

che, d'altro canto, il diritto al silenzio dell'imputato, in

quanto specificazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, opera, per costante giurisprudenza

di questa Corte, dal momento della instaurazione del procedimento

penale o dal momento in cui l'indizio di reato si soggettivizza nei

confronti di una determinata persona (sentenze nn. 198 e 181 del

1994);

che non è ipotizzabile esercizio del diritto di difesa "in

relazione a comportamenti che in sé considerati non costituiscono

autodenuncia o confessione di reati"; "se manca un rapporto diretto

tra incriminazione e le domande della pubblica autorità" ovvero "tra

dichiarazioni e gli adempimenti" cui il soggetto è penalmente tenuto

da un lato e l'incriminazione eventuale, per uno o più reati,

dall'altro, venendo meno in radice ogni possibilità di invocare la

garanzia costituzionale dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione (v. sentenze n. 236 del 1984 e n. 32 del 1965);

che, di conseguenza, gli obblighi di cui alle disposizioni

censurate, muovendosi in ambito di controllo amministrativo di

dichiarazioni di quantità e qualità di rifiuti prodotti o smaltiti

che di per sé non riguardano fattispecie criminose, potendo queste

verificarsi solo se la formazione e lo svolgimento non avvengono con

l'osservanza delle modalità e dei limiti fissati in base a legge,

sono assolutamente inconferenti rispetto ai presupposti che governano

l'ambito di operatività dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, mentre la conseguenza ipotizzata dal remittente è una

semplice eventualità di fatto e non certo una conseguenza

astrattamente necessaria ed inevitabile della circostanza di produrre

e smaltire rifiuti e di dover conseguentemente effettuare le dovute

comunicazioni alla regione o alla provincia;

che tale rapporto di semplice eventualità di fatto, e non di

necessaria conseguenzialità, esclude che colui il quale renda la

dichiarazione della qualità e quantità del rifiuto imposta dalla

norma impugnata, si autodenunci, per ciò solo, di altri

comportamenti costituenti illecito penale (v., in fattispecie di

omessa dichiarazione di attività o disponibilità all'estero in

relazione a eventuali violazioni valutarie, ordinanza n. 655 del 1988

e sentenza n. 236 del 1984; in fattispecie di obbligo di

dichiarazione per i cittadini italiani di natanti non iscritti in

pubblici registri nazionali, ordinanza n. 258 del 1985);

che in sostanza vi può essere un obbligo di collaborazione

(mediante comunicazioni o denunce di attività o questionari, purché

non direttamente legati a pretesa punitiva) ai controlli

amministrativi, come onere in via generale posto dalla legge a carico

di soggetti che abbiano autonomamente scelto di intraprendere una

determinata attività, quando questa sia soggetta a poteri di

controllo della pubblica amministrazione in base a legge e nel

rispetto dei limiti costituzionali;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 9-octies, comma 3, del

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in

materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito, con

modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sollevata, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal

pretore di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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