Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 12 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di

Campobasso sui ricorsi riuniti proposti dalla I.M.P.R.E.D.A.C.T. -

Immobiliare S.a.s. di Pace Nicola e Storto Francesco Paolo contro

l'Ufficio del registro di Termoli, iscritta al n. 334 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto

l'impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'INVIM

decennale, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con

ordinanza emessa il 12 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili);

che, ad avviso del rimettente, l'imposta prevista dalla norma

impugnata, essendo collegata "al solo fatto della titolarità

dell'immobile" per un decennio, si risolverebbe, "anche se la

liquidazione viene effettuata sulla base dell'incremento potenziale

di valore", in una imposizione sul patrimonio in violazione del

principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.;

che, sotto un diverso aspetto, la stessa norma sarebbe lesiva

dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di

trattamento che si verrebbe a determinare tra le società soggette

all'INVIM decennale e le persone fisiche che ne sono escluse;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria

di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, dovrebbe escludersi la

violazione, nella specie, dell'art. 53 della Costituzione in quanto

l'incremento dei valori immobiliari colpito dall'imposta

costituirebbe, secondo quanto statuito da questa Corte, sicuro indice

di capacità contributiva;

che, sempre secondo l'Avvocatura, una disciplina

differenziata tra persone fisiche e persone giuridiche non sarebbe,

altresì, in contrasto con il criterio di ragionevolezza di cui

all'art. 3 Cost., realizzando, al contrario, l'INVIM decennale "una

finalità perequativa a vantaggio delle persone fisiche, che - a

differenza delle persone giuridiche - sono assoggettate all'INVIM

anche in caso d'acquisto per successione legittima".

Considerato che questa Corte ha reiteratamente dichiarato non

fondata la presente questione di legittimità costituzionale in

relazione ad entrambi i parametri evocati dalla commissione

rimettente, affermando, da un lato, che gli incrementi di valore

colpiti dall'imposta costituiscono "sicuro indice di capacità

contributiva" (sentenza n. 126 del 1979) e dall'altro che proprio la

periodicità dell'imposta evita che si verifichi la disparità di

trattamento a svantaggio delle persone fisiche, rivelando così la

sua finalità perequativa" (sentenza n. 239 del 1983);

che l'ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi o

comunque tali da indurre questa Corte a mutare il precedente

indirizzo giurisprudenziale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore

degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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