Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 24

ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Roma, il 6 novembre 1995 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Napoli, l'11 novembre 1995 dal

giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma, il 28

settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Genova, il 16 ottobre 1995 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale de L'Aquila, il 20 novembre 1995 dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, il

25 ottobre 1995 dal tribunale di Genova, il 14 novembre 1995 dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto,

il 23 ottobre 1995 dal tribunale di Salerno, il 6 ottobre 1995 dal

tribunale per i minorenni di Bologna, l'11 ottobre 1995 dal tribunale

di Napoli, il 3 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Firenze, il 9 novembre 1995 dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, il 12 ottobre

1995 dal tribunale di Campobasso, il 2 novembre 1995 dal giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto, il 3 ottobre

1995 dal tribunale di Genova, il 2 ottobre 1995 dalla Corte d'appello

di Milano, l'11 ottobre 1995 dal tribunale di Genova, il 9 novembre

1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di

Udine, il 22 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Milano, il 9 ottobre 1995 dal tribunale

di Salerno, il 22 novembre 1995 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Taranto, il 2 novembre 1995 dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto,

il 10 novembre dal tribunale di Verona, il 20 novembre 1995 dal

tribunale di Verona, il 28 settembre 1995 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Trieste, il 2 ottobre 1995 dalla

Corte d'assise de L'Aquila, il 13 novembre 1995 dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Cagliari, il 29 novembre

1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Novara, il 27 ottobre 1995 dal tribunale di Udine, il 23 novembre

1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Firenze, il 9 ottobre 1995 dal tribunale di Torino, il 13 novembre

1995 dalla Corte d'appello di Venezia, il 15 novembre 1995 dal

giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Savona, il

20 ottobre 1995 dal tribunale di Ragusa, il 15 novembre 1995 dalla

Corte d'appello di Milano, il 28 novembre 1995 dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Urbino, il 13 novembre

1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Firenze, il 13 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Genova, il 24

novembre 1995 dal tribunale di Genova, iscritte rispettivamente ai

nn. 882, 885, 886, 892, 893, 899, 902, 903, 906, 907, 911, 912, 917,

918, 921, 923, 924, 927, 933, 934, 940, 941 del registro ordinanze

1995 e ai nn. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 31, 36, 37, 39, 43, 58, 59, 64, 65,

75, 78, 79 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 53 dell'anno

1995 e nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Roma, con ordinanze del 24 ottobre e dell'11

novembre 1995 (r.o. 882 e 886 del 1995); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Napoli, con ordinanze del 6 e del

20 novembre 1995 (r.o. 885 e 899 del 1995); il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Genova, con ordinanza del

28 settembre 1995 (r.o. 892 del 1995); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale de L'Aquila, con ordinanza del 16

ottobre 1995 (r.o. 893 del 1995); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Taranto, con ordinanze del 14 e

del 22 novembre 1995 (r.o. 903 e 941 del 1995); il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, con ordinanze

del 3 ottobre e del 2, 13 e 23 novembre 1995 (rispettivamente, r.o.

912 e 917 del 1995; 75 e 37 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Grosseto, con due ordinanze del 2

novembre 1995 (r.o. 921 del 1995; 3 del 1996); il giudice per le

indagini preliminari presso la pretura circondariale di Udine, con

ordinanza del 9 novembre 1995 (r.o. 933 del 1995); il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Milano, con ordinanza del

22 settembre 1995 (r.o. 934 del 1995); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Trieste, con ordinanza del 28

settembre 1995 (r.o. 7 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Cagliari, con ordinanza del 13

novembre 1995 (r.o. 17 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Novara, con ordinanza del 29

novembre 1995 (r.o. 31 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso la pretura di Savona, con ordinanza del 15

novembre 1995 (r.o. 58 del 1996); il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Urbino, con ordinanza del 28

novembre 1995 (r.o. 65 del 1996); la Corte d'appello di Genova, con

ordinanza del 13 novembre 1995 (r.o. 78 del 1996), hanno sollevato

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini

preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale ovvero

- secondo un distinto profilo prospettato dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura di Roma (r.o. 882/95) e da quello

presso il tribunale di Grosseto (r.o. 921/95 e 3/96) - che comunque

si sia pronunciato in ordine alla modifica, sostituzione o revoca di

una misura cautelare personale, in riferimento a numerosi parametri

costituzionali, variamente individuati dai giudici rimettenti negli

artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, 27, 76 e 77 (in

relazione all'art. 2, direttiva numero 67 della legge n. 81 del 1987

di delegazione per il nuovo codice di procedura penale) nonché 101,

secondo comma, della Costituzione;

che il solo giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Grosseto (r.o. 921/95 e 3/96) impugna altresì l'art.

34, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice

che sia stato chiamato a pronunciarsi sulle condizioni di

applicabilità di una misura cautelare personale quale componente del

tribunale del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., o dell'appello,

ex art. 310 cod. proc. pen., avverso una ordinanza che provvede in

ordine alla misura medesima, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

che il tribunale di Genova, con ordinanze del 3, 11 e 25 ottobre

e del 24 novembre 1995 (rispettivamente, r.o. 923, 927, 902 del 1995;

79 del 1996); il tribunale di Salerno, con ordinanze del 9 e del 23

ottobre 1995 (r.o. 940 e 906 del 1995); il tribunale per i minorenni

di Bologna, con ordinanza del 6 ottobre 1995 (r.o. 907 del 1995); il

tribunale di Napoli, con ordinanza dell'11 ottobre 1995 (r.o. 911

del 1995); il tribunale di Campobasso, con ordinanza del 12 ottobre

1995 (r.o. 918 del 1995); la Corte d'appello di Milano, con ordinanze

del 2 ottobre e del 15 novembre 1995 (r.o. 924 del 1995; 64 del

1996); il tribunale di Verona, con ordinanze del 10 e del 20 novembre

1995 (r.o. 4 e 5 del 1996); la Corte d'assise de L'Aquila, con

ordinanza del 2 ottobre 1995 (r.o. 8 del 1996); il tribunale di

Udine, con ordinanza del 27 ottobre 1995 (r.o. 36 del 1996); il

tribunale di Torino, con ordinanza del 9 ottobre 1995 (r.o. 39 del

1996); la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 13 novembre

1995 (r.o. 43 del 1996); il tribunale di Ragusa, con ordinanza del 20

ottobre 1995 (r.o. 59 del 1996), hanno sollevato questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,

nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio

dibattimentale il giudice che abbia in precedenza fatto parte del

collegio del tribunale del riesame o dell'appello avverso ordinanze

in tema di misure cautelari personali, in riferimento agli articoli

3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della

Costituzione;

che tutte le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano

una lesione dei parametri costituzionali invocati - e, talune di

esse, del generale principio del "giusto processo" che, sintetizzando

i caratteri costituzionali della funzione giurisdizionale, include

quello dell'imparzialità del giudice - nella sostanziale

duplicazione di valutazioni del medesimo genere che, in ciascuna

delle situazioni di volta in volta considerate, viene ad essere

effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio allorché

questi si sia espresso, in una fase precedente del processo, sugli

elementi sostanziali che condizionano l'applicabilità di una misura

cautelare personale;

che, inoltre, le ordinanze di rinvio sottolineano l'analogia tra

le situazioni rispettivamente dedotte e quella oggetto della sentenza

di questa Corte n. 432 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della norma denunciata in quanto non prevede

l'incompatibilità alla funzione di giudizio in dibattimento del

giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura

cautelare personale;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,

e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa

Corte, sotto i profili indicati;

che, in particolare, con la sentenza n. 131 del 1996 è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

alla funzione di giudizio - dibattimentale o abbreviato - del giudice

che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato

sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei

confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che come componente

del tribunale dell'appello (ex art. 310 cod. proc. pen.) avverso

l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale

nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su

aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza medesima;

che con la sentenza n. 155 del 1996 la stessa disposizione è

stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui

non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il

giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura

cautelare personale nonché, ulteriormente, con pronuncia resa in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella

parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio

abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto

la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare

personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione,

modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa

già dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi prospettati

dai giudici rimettenti, le questioni sopra indicate devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod.

proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, 25, 27, 76, 77 e 101, secondo comma, della

Costituzione, dai giudici per le indagini preliminari presso le

preture circondariali di Roma, Udine e Savona e presso i Tribunali di

Napoli, Genova, L'Aquila, Taranto, Firenze, Grosseto, Milano,

Trieste, Cagliari, Novara e Urbino, dai Tribunali di Genova, Salerno,

Napoli, Campobasso, Verona, Udine, Torino e Ragusa, dal tribunale per

i minorenni di Bologna, dalla Corte d'assise di L'Aquila e dalle

Corti di appello di Genova, Milano e Venezia, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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