Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/2002

Altra decisione · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma

17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni

in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di

lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso

con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dal Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, iscritta al

n. 452 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione della parte convenuta del giudizio

principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Umberto Di Giovanni per la parte convenuta del

giudizio principale e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto

l'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese

legali da parte del Comune di Palagonia, in relazione a procedimenti

penali conclusisi con la sua assoluzione e, ove necessario, la

richiesta di annullamento di qualsiasi atto amministrativo

denegatorio del diritto del ricorrente medesimo, il Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania,

con ordinanza del 26 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione

e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione

amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della

legge 15 marzo 1997, n. 59);

che la disposizione censurata stabilisce che "sono attribuite

al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le

controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto,

relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro

successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni

attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data

restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro

il 15 settembre 2000";

che, ad avviso del remittente, la questione sarebbe

senz'altro rilevante, in quanto il ricorso, notificato il

13 settembre 2000, ma depositato il 5 ottobre 2000, è stato

indubbiamente proposto oltre il termine stabilito dalla disposizione

censurata, dovendosi avere riguardo nel processo amministrativo, ai

fini del perfezionamento della fattispecie della proposizione del

ricorso, alla data del deposito dello stesso, successivamente alla

notificazione;

che la questione sarebbe altresì non manifestamente

infondata, dal momento che la disposizione censurata comporterebbe

sia una irragionevole (perché dovuta soltanto alla mera casualità

dell'essersi il credito maturato ad una certa data) riduzione degli

ordinari termini prescrizionali, in conseguenza dello sbarramento

fissato al 15 settembre 2000, sia una violazione del diritto di agire

in giudizio, in quanto in simili ipotesi il dipendente non potrebbe

agire né davanti al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le

fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998, né

davanti al giudice amministrativo, che ha perduto la giurisdizione

transitoriamente attribuitagli fino allo scadere del termine

decadenziale stabilito dalla medesima disposizione;

che si è costituito nel presente giudizio il Comune di

Palagonia, eccependo in primo luogo la irrilevanza della questione,

sulla base del rilievo che non esisterebbe una norma che attribuisca

al dipendente comunale il diritto al rimborso delle spese legali

eventualmente sostenute per la difesa nei procedimenti penali cui sia

stato sottoposto, ancorché per fatti connessi all'espletamento del

servizio, e concludendo, nel merito, per la manifesta infondatezza

della questione stessa, in quanto la disposizione censurata non

inciderebbe sui diritti del pubblico dipendente, ma solo sui termini

di proposizione dell'azione, regolati in modo omogeneo, mentre la

dedotta violazione dell'art. 24 Cost. sarebbe frutto di un equivoco

del remittente, essendo del tutto evidente che la fissazione di un

termine di decadenza non preclude affatto la tutela delle situazioni

di diritto o di interesse, ma solo ne disciplina le modalità di

esercizio in relazione alle finalità di certezza della

individuazione del giudice in un momento di passaggio dall'una

all'altra giurisdizione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata:

la disposizione censurata, abrogata dall'art. 72, comma 1, lettera

bb), del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche), ma riprodotta dall'art. 69, comma 7, del medesimo d.lgs.,

si limiterebbe infatti ad operare una mera ripartizione di

giurisdizione tra giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

e giudice amministrativo, utilizzando lo strumento della decadenza

legato a un determinato limite temporale, pienamente compatibile con

i principia costituzionali.

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza

di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo

2001, n. 165, il quale, all'articolo 72, comma 1, lettera bb), ha

disposto l'abrogazione, tra numerose altre, della disposizione

censurata, e, all'art. 69, comma 7, ne ha tuttavia riprodotto il

contenuto apportandovi alcune modificazioni;

che, non essendo la disposizione censurata riprodotta nel

suddetto decreto legislativo nella sua identica formulazione, non

può operare il principio, più volte affermato da questa Corte, del

trasferimento della questione sulla disposizione attraverso la quale

vive nell'ordinamento la norma censurata (sentenza n. 376 del 2000;

ordinanza n. 11 del 2002), ma si rende necessaria la restituzione

degli atti al giudice remittente perché proceda ad un nuovo esame

della rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari