Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1999 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996

citata

  • art. 1legge 79/1997
  • art. 6legge 79/1997
  • art. 60r.d. 37/1934
  • art. 61r.d. 37/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e

56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con sei ordinanze

emesse il 29 gennaio 1998 dal Consiglio nazionale forense,

rispettivamente iscritte ai nn. 573, 574, 575, 576, 577 e 578 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Toscano Vincenzo e di Locane

Vincenzo, nonché gli atti di intervento di Fratini Umberto, del

Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Guido Belmonte per Toscano Vincenzo, Luigi

Francesco Bonito per Fratini Umberto, Beniamino Caravita di Toritto,

Federico Sorrentino e Alessandro Pace per il Consiglio dell'ordine

degli avvocati di Roma e l'Avvocato dello Stato Felice Pagano per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che alcuni dipendenti della pubblica amministrazione, con

rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno chiesto ai competenti

consigli dell'ordine l'iscrizione all'Albo degli avvocati;

che i consigli aditi hanno rigettato tale richiesta sul

presupposto della sussistenza di incompatibilità fra l'esercizio

della professione forense e il pubblico impiego, ancorché a tempo

parziale;

che gli interessati hanno impugnato dinanzi al Consiglio

nazionale forense i provvedimenti di rigetto delle domande di

iscrizione, invocando la espressa previsione di cui all'art. 1, commi

56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), la quale consente ai

pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di

iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere

professioni;

che il Consiglio nazionale forense ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1, commi

56 e 56-bis della legge n. 662 del 1996;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 1, comma 56-bis della legge

citata, aggiunto dall'art. 6 del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure

urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, avrebbe

introdotto, sotto le apparenti spoglie d'una norma di

interpretazione, altra del tutto nuova, disciplinando la materia in

modo tale da rivelarsi "non veritiera ed adottata in frode alla

legge";

che inoltre il giudice a quo lamenta la violazione di molteplici

precetti costituzionali, e segnatamente: l'art. 24, dal momento che

lo svolgimento contemporaneo dell'attività di avvocato e di pubblico

impiegato lederebbe l'autonomia e l'indipendenza del difensore,

l'art. 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), poiché l'avvocato

dipendente della Pubblica Amministrazione a tempo parziale non

potrebbe iscriversi alla Cassa di previdenza, presupponendosi per

tale iscrizione lo svolgimento "continuativo" della professione, gli

artt. 54, 97 e 98, in quanto il pubblico impiegato che svolge anche

l'attività di avvocato potrebbe entrare in conflitto di interessi

con l'amministrazione di appartenenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per l'infondatezza, osservando preliminarmente che la norma

censurata ha natura innovativa (e non interpretativa) e nel merito

sostenendo che il contemporaneo svolgimento della professione forense

e del rapporto di pubblico impiego non comporterebbe alcun conflitto

fra i doveri del difensore e quelli del dipendente pubblico, i quali

"restano su piani diversi";

che hanno chiesto di intervenire il Consiglio dell'ordine degli

avvocati di Roma e l'avvocato Umberto Fratini in proprio, e che le

suddette istanze di intervento sono state ritenute inammissibili con

ordinanza allegata.

Considerato che, anche a prescindere da qualsiasi valutazione in

ordine alla conformità a costituzione del Consiglio nazionale

forense quale giudice speciale, la asserita natura giurisdizionale

del procedimento che vi si svolge comporta comunque che esso sia

indefettibilmente improntato al rispetto delle garanzie minime del

contraddittorio;

che la prima e fondamentale di tali garanzie consiste nella

necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino

o siano messi in condizione di partecipare al procedimento;

che, nei giudizi dinanzi al Consiglio nazionale forense, è parte

necessaria il Consiglio dell'ordine il cui provvedimento è

sottoposto a reclamo;

che, pertanto, il Consiglio dell'ordine deve essere messo in

condizione di prender parte al giudizio, almeno mediante l'esecuzione

degli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61 del regio decreto 22

gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio

d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di

avvocato);

che, nel caso di specie, non risulta che i singoli Consigli

dell'ordine, autori dei provvedimenti impugnati, siano stati

regolarmente avvisati né dell'avvenuto deposito del ricorso, né

dell'avvenuta fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 61 testé

richiamato;

che il mancato compimento dell'attività minima necessaria a

porre le parti in rapporto fra loro (e con il giudice) determina

un'abnormità del procedimento rilevabile ictu oculi;

che la suddetta abnormità comporta la manifesta inammissibilità

della questione (ordinanza n. 423 del 1994; sentenza n. 498 del

1993).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e

56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione, dal

Consiglio nazionale forense, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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