Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 dicembre

1986, n. 880 (Revisione delle aliquote della imposta sulle

successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo

1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul

ricorso proposto da Rita Moncada contro l'Ufficio del Registro

Successioni di Catania iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 marzo 1991 la Commissione

tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Rita

Moncada contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania (Reg.

ord. n. 716 del 1991), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della

Costituzione, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle

aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), per la parte in

cui non ha previsto per le successioni non ancora definite in

conseguenza dei decessi verificatisi prima del 1° luglio 1986, sia

pure con l'applicazione di coefficienti di adeguamento, la fascia

esente di L. 120 milioni con la conseguente violazione della parità

di trattamento su situazioni giuridiche identiche;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

non fondata;

Considerato che l'art. 11 della legge n. 880 del 1986 (tra l'altro

contraddittoriamente impugnata nel suo complesso), come già questa

Corte ha avuto modo di considerare, è espressione della ampia

discrezionalità del legislatore (v. da ultimo ord. n. 131 del 1988);

che non essendovi ragione per discostarsi da tali affermazioni,

la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle

aliquote della imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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