Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), promossi con n. 4 ordinanze emesse

in data 30 maggio e 1 giugno 2001 dal Tribunale di Milano, in

composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 763 al

n. 766 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con quattro ordinanze di analogo contenuto in data

30 maggio e 1 giugno 2001 (r.o. da n. 763 a n. 766 del 2001), il

Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in

riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui

consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in

centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile

eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla

frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o

altro mezzo di trasporto idoneo";

che in tutte le ordinanze, il remittente premette di essere

chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un

centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore

nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione

con accompagnamento alla frontiera;

che il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 13,

secondo e terzo comma, della Costituzione da parte della disposizione

censurata, in quanto essa consentirebbe al questore di adottare la

misura del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza

temporanea ed assistenza anche per indisponibilità di vettore o di

altro mezzo di trasporto idoneo, e cioè per un evento accidentale,

non addebitabile allo straniero, superabile con congrui strumenti

organizzativi e, comunque, tale da non giustificare in alcun modo il

sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà personale del

soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato

costituzionale;

che, in particolare, ad avviso del remittente, la mera

indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di

trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello

straniero con accompagnamento coatto alla frontiera non integrerebbe

"un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi

l'intervento limitativo della libertà personale da parte

dell'autorità di pubblica sicurezza";

che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata

manifestamente inammissibile o non fondata;

che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa

erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali,

rilevato che la questione di legittimità costituzionale è già

stata risolta da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001,

insiste per la declaratoria di manifesta infondatezza.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione,

sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che la questione sollevata riguarda l'art. 14, comma 1, del

decreto legislativo n. 286 del 1998, del quale il giudice a quo

denuncia il contrasto con l'art. 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, poiché, consentendo al questore di disporre il

trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non è

possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante

accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o

altro mezzo di trasporto idoneo, permetterebbe all'autorità di

polizia di adottare tale misura anche per un evento accidentale, non

addebitabile allo straniero, ovviabile con congrui strumenti

organizzativi e, in ogni caso, inidoneo a giustificare il sacrificio

della libertà personale;

che le ordinanze di rimessione non descrivono le concrete

fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse

né riferiscono per quale dei motivi previsti dalla legge (necessità

di "procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti

supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero

all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per

l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo") il

questore aveva ritenuto di non potere eseguire con immediatezza

l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed aveva

disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di

permanenza temporanea e assistenza;

che, come questa Corte ha già rilevato nell'ordinanza n. 386

del 2001, la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una

disposizione legislativa che consente il trattenimento per una

varietà di ipotesi differenti l'una dall'altra, ciascuna delle quali

è di per sé idonea a determinare il trattenimento, si risolve in un

difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo

e terzo comma della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in

composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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