Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 40

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), promossi con le ordinanze emesse il 5

novembre 1976 dal Consiglio di Stato - sez. VI - , sul ricorso di Plebe

Armando c/ l'Università degli studi di Palermo e don Antonio Serina,

iscritte ai nn. 574 e 575 del registro ordinanze 1975 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe la VI Sezione del

Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,

primo e secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge n. 1034 del 1971,

ai sensi del quale "fino a quando non si procederà alla revisione

dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella Regione

siciliana la competenza del TAR istituito in Sicilia è limitata alle

materie indicate nell'art. 2 lett. a e nell'art. 6 della presente

legge", e cioè alle materie già devolute alle giunte provinciali

amministrative ed agli organi del contenzioso elettorale;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa con la

sentenza n. 61 del 1975;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti

motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,

sollevata con le ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3,

24, primo e secondo comma, 113 e 125 della Costituzione e già decisa

da questa Corte con la sentenza n. 61 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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