Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 551/1994
  • art. 1legge 601/1994
  • art. 3legge 601/1994
  • art. 2legge 551/1994
  • art. 3legge 551/1994
  • art. 6legge 551/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2,

3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure

urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori

pubblici e dell'edilizia privata), e dell'art. 1, comma 6, dello

stesso decreto-legge, come modificato dall'art. 3, comma 4, del

decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in

materia di differimento di termini previsti da disposizioni

legislative), nonché degli artt. 1, 2, 3 e 6 dello stesso

decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, promossi con quattro

ordinanze emesse il 18 novembre 1994 dal Pretore di Gorizia; il 15

novembre 1994 dal Pretore di Gorizia, sezione distaccata di

Monfalcone, il 17 ottobre e il 27 ottobre 1994 dal Pretore di Gela, e

rispettivamente iscritte ai nn. 24, 76, 98 e 99 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica

nn. 5, 8 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Paolo

Menegaldo ed altro, imputati del reato di cui agli artt. 110 del

codice penale, e 20, lett. a) e b) della legge 28 febbraio 1985, n.

47, il Pretore di Gorizia, sezione distaccata di Monfalcone, con

ordinanza emessa in data 15 novembre 1994 (r.o. n. 76 del 1995), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3,

4, 5 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti

per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), nonché dell'art. 1, comma 6, dello stesso

decreto-legge, come modificato dall'art. 3, comma 4, del

decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, che estendono le disposizioni

sul condono edilizio di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio

1985, n. 47 anche ad opere ultimate dopo il 1 ottobre 1983 e fino al

31 dicembre 1993 in presenza di determinati requisiti, e regolano la

relativa disciplina;

che, ad avviso del giudice a quo, la normativa denunciata

avrebbe previsto un meccanismo analogo a quello dell'amnistia

condizionata pretermettendo la procedura per questa prevista

dall'art. 79 della Costituzione, ed incidendo sul principio di

uguaglianza tra cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione per la

interruzione, priva di ragionevole giustificazione, del nesso

costante tra reato e punibilità;

che identica questione è stata sollevata, alla stregua delle

medesime argomentazioni, dal Pretore di Gorizia, con ordinanza emessa

in data 18 novembre 1994 (r.o. n. 24 del 1995);

che i medesimi rilievi sono contenuti in due ordinanze, di

identico contenuto, emesse rispettivamente in data 17 ottobre 1994

(r.o. n. 98 del 1995) e 27 ottobre 1994 (r.o. n. 99 del 1995), con le

quali il Pretore di Gela, nel corso di altrettanti procedimenti

penali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 2, 3 e 6 dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n.

551, ravvisandone il contrasto con gli artt. 79 e 3 della

Costituzione, invocato, tale secondo parametro, sotto il duplice

profilo dell'irragionevolezza della normativa denunciata e della

disparità di trattamento che essa determinerebbe rispetto ad

interessi diversi, meritevoli di pari tutela costituzionale, quali

quello del paesaggio (art. 9, secondo comma, della Costituzione) e

quello della salute (art. 32, primo comma, della Costituzione).

Considerato che le questioni sono identiche e che, pertanto, i

relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994;

che analoga considerazione vale per il decreto-legge 28 ottobre

1994, n. 601 (si veda il comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303

del 29 dicembre 1994);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v. da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le

questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,

tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente

vigente in materia edilizia, e la legge 23 dicembre 1994, n. 724,

che, all'art. 39, regola la medesima materia, hanno un contenuto solo

parzialmente riproduttivo della normativa impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del

decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), nonché dell'art. 1, comma 6, dello stesso

decreto-legge, come modificato dall'art. 3, comma 4, del

decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in

materia di differimento di termini previsti da disposizioni

legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 79 e 3 della

Costituzione, dal Pretore di Gorizia, sezione distaccata di

Monfalcone, e dal Pretore di Gorizia con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del menzionato

decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, sollevata, in riferimento

agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari