Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 637/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso

proposto da Speciale Mario contro l'Ufficio del Registro Successioni

di Catania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 la Commissione

tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Mario

Speciale, contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania (Reg.

ord. n. 715 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina

dell'imposta sulle successioni e donazioni) "perché detta norma,

stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi, però, sull'intero asse e non sulle

singole quote ereditarie, postula una violazione della capacità

contributiva del singolo beneficiario";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata

poiché, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (ord. n.

222 del 1989), l'imposizione tributaria inerente alla successione è

in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente

considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente

dal trasferimento di ricchezza;

che non vi sono motivi tali da indurre questa Corte a modificare

il precedente avviso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637

(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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