Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 376

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3

febbraio 1972 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a

carico di Padovani Vincenzo, iscritta al n. 80 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del

19 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 febbraio 1972, la Corte d'assise

di Venezia denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 135 e

dell'art. 376 del codice di procedura penale. Il primo, non

consentendo i colloqui dell'imputato detenuto col difensore prima che

siano terminati gli interrogatori, creerebbe un trattamento

differenziato e non giustificato con l'imputato in istato di libertà,

e menomerebbe altresì il diritto di difesa garantito dall'art. 24,

secondo comma, Cost. e proclamato dalla Convenzione europea dei diritti

dell'uomo (art. 6, terzo comma, lettera c). L'art. 376 sarebbe in

contrasto con l'articolo 24, secondo comma, Cost. e col principio

proclamato dall'art. 6, comma terzo, lettera c, della sopraindicata

Convenzione europea, in quanto non dispone che, nella fase istruttoria,

siano contestati all'imputato gli articoli di legge per i quali si

procede.

Considerato che la prima questione è stata decisa da questa Corte

con la sentenza n. 26 del 1972, la quale l'ha dichiarata non fondata in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., e con ordinanza n.

100 del 1972 ne ha ribadito la manifesta infondatezza;

che l'ordinanza della Corte d'assise di Venezia non presenta nuovi

profili né adduce argomenti che possano indurre la Corte a modificare

le precedenti decisioni;

che manifestamente infondata è altresì la questione relativa

all'art. 376 del codice di procedura penale. Gli articoli di legge per

cui si procede non possono essere contestati nella fase istruttoria

nella quale si deve accertare il fatto nella sua materialità prima di

determinarne la configurazione giuridica: ed ai fini di detto

accertamento giova anche l'interrogatorio dell'imputato, il quale può

prospettare posizioni difensive influenti sull'anzidetta

configurazione. Conseguentemente, è del tutto razionale che gli

articoli di legge violati siano contestati dopo gli accertamenti

istruttori. Ed a ciò provvedono, sotto pena di nullità, gli artt.

384, n. 2, 396, n. 2, e 412 del codice di procedura penale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzp 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 135 del codice di procedura penale, già

dichiarata infondata con la sentenza n. 26 del 1972, nonché della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 dello stesso

codice, sollevate dall'ordinanza della Corte d'assise di Venezia del 3

febbraio 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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