Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1,

4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze

emesse il 1 febbraio (n. 10 ordinanze), il 3 febbraio (n. 9

ordinanze), il 6 feb-braio (n. 10 ordinanze), il 5 febbraio (n. 9

ordinanze) e l'8 febbraio 2001 (n. 9 ordinanze), dal Tribunale di

Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal

n. 384 al n. 402; dal n. 417 al n. 426; dal n. 455 al n. 463; e dal

n. 629 al n. 637 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, n. 24 e n. 35, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con diciannove ordinanze di analogo contenuto in

data 1 e 3 febbraio 2001 (r.o. da n. 384 a n. 402 del 2001), il

Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in

riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,

comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui non

prevede che il trattenimento (dello straniero nei centri di

permanenza temporanea ed assistenza) successivo alla convalida sia

disposto dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato ed

autonomo da quello di convalida";

che, con le stesse ordinanze, il Tribunale di Milano ha

sollevato, in riferimento al medesimo parametro, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del citato decreto

legislativo, "nella parte in cui non prevede che la durata del

trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dall'autorità

giudiziaria, che la adegui alle concrete esigenze da soddisfare";

che in tutte le ordinanze il remittente premette di essere

chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un

centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore

nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione

con accompagnamento alla frontiera;

che il giudice a quo - premesso che il provvedimento di

convalida comporta, come effetto automatico, la permanenza nel centro

per un periodo di complessivi venti giorni e che il trattenimento è

connotato da restrizioni che incidono sulla libertà personale -

rileva che non sarebbe "conforme alla garanzia costituzionale della

libertà personale la previsione legislativa di un provvedimento

restrittivo dell'autorità amministrativa, che, all'infuori di ogni

valutazione da parte dell'autorità giudiziaria in ordine al "se e

alla durata, protrae i suoi effetti oltre il limite massimo delle

novantasei ore indicato dall'art. 13 della Costituzione";

che, con altre dieci ordinanze di analogo contenuto in data

6 febbraio 2001 (r.o. da n. 417 a n. 426 del 2001), il Tribunale di

Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento

all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "nella parte in cui non prevede

che la durata del trattenimento (dello straniero nei centri di

permanenza temporanea ed assistenza) sia stabilita con provvedimento

motivato dall'autorità giudiziaria, che la adegui alle concrete

esigenze da soddisfare";

che in tutte le ordinanze il remittente, chiamato a

convalidare il trattenimento presso un centro disposto nei confronti

di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con

accompagnamento alla frontiera, osserva che le disposizioni

censurate, che prevedono la convalida del trattenimento, stabilendo

che essa "comporta" la permanenza nel centro per un periodo di

complessivi venti giorni, prorogabile di ulteriori dieci giorni,

violerebbero la riserva di giurisdizione in materia di libertà

personale, poiché attribuirebbero alla convalida non solo la

funzione di ratificare l'operato dell'autorità di pubblica

sicurezza, ma anche quello di legittimare per il futuro la privazione

della libertà personale per un periodo di tempo predeterminato,

senza consentire al giudice di verificare la congruità della durata

del trattenimento in relazione ai presupposti che ne hanno reso

necessaria l'applicazione;

che, con nove ordinanze di analogo contenuto in data

5 febbraio 2001 (r.o. da n. 455 a n. 463 del 2001), il Tribunale di

Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento

all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del citato decreto

legislativo n. 286 del 1998, "nella parte in cui prevede che la

convalida del trattenimento disposta dall'autorità giudiziaria

comporti la permanenza nel centro per un periodo di venti giorni

senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria stessa";

che il giudice a quo, in sede di convalida del trattenimento

presso un centro disposto nei confronti di uno straniero, motiva

l'asserito contrasto della disposizione censurata con l'art.13 della

Costituzione con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con

quelle delle precedenti ordinanze;

che, con altre nove ordinanze di analogo contenuto in data

8 febbraio 2001 (r.o. da n. 629 a n. 637 del 2001), il Tribunale di

Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, sempre in

riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "nella parte in cui

prevede che la convalida del provvedimento del questore comporta la

permanenza nel centro di assistenza dello straniero espulso per un

periodo di venti giorni (prorogabili a trenta) in difetto di alcun

provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria stessa anche in

relazione alla durata della restrizione della libertà personale nel

rispetto del termine massimo di cui sopra";

che anche in queste ordinanze il remittente, chiamato a

convalidare il trattenimento di uno straniero presso un centro,

solleva la questione di legittimità costituzionale con argomenti del

tutto analoghi a quelli delle precedenti ordinanze;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate

inammissibili o non fondate;

che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa

erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali,

rilevato che le questioni di legittimità costituzionale sono già

state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001,

insiste per la declaratoria di manifesta infondatezza.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che le questioni sollevate, che investono l'art. 14, commi 1,

4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in

cui prevede che, per effetto della convalida, il trattenimento dello

straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza possa

protrarsi fino a complessivi venti giorni in difetto di un autonomo e

motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne gradui la

durata, sono state dichiarate da questa Corte non fondate con la

sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondate con le successive

ordinanze n. 35 del 2002; n. 386 e n. 385 del 2001;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da

indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché

anche le questioni in esame vanno dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero) sollevate, in riferimento

all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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