Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1994 · relatore Cesare Ruperto

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Disciplina della competenza

territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al

numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile), promossi

con n. 2 ordinanze emesse il 22 settembre 1993 dal Pretore di Treviso

- Sezione distaccata di Vittorio Veneto nei procedimenti civili

vertenti tra la s.n.c. Veronika Voss e Pinzolo Claudia e tra De

Martino Roberto e la s.n.c. Emme A, iscritte ai nn. 741 e 745 del

registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Pretore di Treviso - Sezione distaccata di

Vittorio Veneto - con due ordinanze emesse entrambe il 22 settembre

1993 ha sollevato - in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione

- questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 11 febbraio 1992, n. 128, là dove introduce per le

controversie di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., un foro

territoriale speciale ed esclusivo anziché un foro concorrente ed

alternativo, "ulteriore rispetto a quelli previsti dall'art. 413,

secondo e terzo comma, c.p.c.";

che a parere del giudice a quo la norma censurata avrebbe

introdotto un'ingiustificata disparità di trattamento, sul piano del

diritto di difendersi ed agire, "fra tutti i prestatori di lavoro

subordinato e i lavoratori parasubordinati, ma soprattutto

un'ingiustificata ed irragionevole sperequazione fra datori di lavoro

a seconda che abbiano controversie con dipendenti o con agenti e

rappresentanti", soltanto per i secondi imponendosi il foro del loro

domicilio;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di

manifesta inammissibilità.

Considerato che le questioni, per l'identità del tema, debbono

essere riunite e trattate congiuntamente;

che questa Corte, con ordinanza n. 241 del 1993, ha già

valutato come corretta e ragionevole la scelta compiuta dal

legislatore attraverso l'introduzione dell'ipotesi di competenza

territoriale de qua, in quanto ispirata ad un equo contemperamento

degl'interessi del lavoratore e dell'imprenditore; ed ha altresì

chiarito che una decisione additiva come quella postulata dal giudice

a quo, onde eliminare l'asserita diseguaglianza, è consentita solo

quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una

valutazione discrezionale ma consegua necessariamente ad una

estensione logicamente necessitata ed implicita nella possibilità

interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la

disposizione impugnata;

che le ordinanze non prospettano profili nuovi o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 11 febbraio 1992, n. 128, sollevata in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata

di Vittorio Veneto - con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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