Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), dell'art. 1, commi 1, 2 e 5 dello stesso

decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, comma 4, del

decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in

materia di differimento di termini previsti da disposizioni

legislative), degli artt. 1, 2 e 3 del menzionato decreto-legge 27

settembre 1994, n. 551, promossi con ordinanze emesse il 6 ottobre

1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Bracciano; il 18

ottobre 1994 (n. 4 ordinanze), il 6 ottobre 1994, l'11 ottobre 1994

(n. 4 ordinanze), il 13 ottobre 1994, il 17 ottobre 1994 (n. 2

ordinanze), il 20 ottobre 1994 (n. 4 ordinanze) dal Pretore di Gela;

il 4 novembre 1994 dal Pretore di Reggio Calabria; il 17 ottobre 1994

dal Pretore di Gela; il 7 novembre 1994 (n. 2 ordinanze), il 14

novembre 1994 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Gela; il 20 ottobre

1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito

Porto Salvo, iscritte rispettivamente ai nn. 711, 737, 738, 739, 740,

741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 775, 778,

779, 780, 781, 782, 798 del registro ordinanze 1994 e pubblicate

nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 49 e 52, prima serie

speciale, dell'anno 1994 e nn. 3 e 4, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la

difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ed

altro;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Bruna

Luciani per violazioni edilizie, il Pretore di Roma, sezione

distaccata di Bracciano, con ordinanza emessa in data 8 ottobre 1994

(r.o. n. 771 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 77,

3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27

settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed

occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) - che

prevede un meccanismo di sanatoria di opere edilizie abusive, il

cosiddetto "condono edilizio" - nonché, in quanto da questo

richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), e successive modifiche ed integrazioni;

che il giudice a quo lamenta l'assenza dei presupposti di

necessità ed urgenza cui l'art. 77 della Costituzione subordina la

legittimità della decretazione ad opera del Governo, e comunque,

contesta la prassi della reiterazione dei decreti-legge scaduti;

ravvisa un vulnus al principio di ragionevolezza ed una

discriminazione tra cittadini, donde il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione; rileva, altresì, l'avvenuta concessione di un

provvedimento equiparabile ad una forma di amnistia in assenza della

procedura per questa richiesta dall'art. 79 della Costituzione, e il

contrasto, inoltre, con il principio di obbligatorietà dell'azione

penale di cui all'art. 112 della Costituzione; assume la violazione

del principio delle autonomie locali di cui agli artt. 117, 118 e 128

della Costituzione, alla stregua del rilievo che lo Stato detta in

materia urbanistica solo i principi fondamentali; denuncia, infine,

il contrasto della normativa de qua con l'art. 42 della Costituzione,

sotto la specie della violazione del diritto della proprietà

pubblica dei comuni che, decorso il termine fissato dalla legge, in

caso di ordinanza di demolizione non eseguita dal responsabile della

violazione edilizia, acquisiscono al proprio patrimonio l'opera

abusiva, e che si vedrebbero privati di tale proprietà in caso di

sanatoria;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta

inammissibilità della questione, ed è, altresì, intervenuto il

Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa

dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori), che ne ha

invece chiesto l'accoglimento;

che analoga questione di legittimità costituzionale, dell'art.

1, commi 1, 2, e 5 dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n.

551, è stata sollevata dal Pretore di Gela, con diciannove ordinanze

di identico contenuto, emesse tra il 6 ottobre e il 14 novembre 1994

(r.o. da n. 737 a 752, 778, 780 e 782 del 1994), in riferimento agli

artt. 79 e 3 della Costituzione, alla stregua di considerazioni

simili a quelle sopra riportate, oltre che della irrazionale

disparità di trattamento rispetto ad interessi diversi, meritevoli

di pari tutela costituzionale, quali quello del paesaggio e quello

della salute (artt. 9 e 32 della Costituzione);

che lo stesso Pretore di Gela, con ordinanza del 7 novembre 1994

(r.o. n. 779 del 1994), ha aggiunto alla denuncia dell'art. 1, commi

1, 2 e 5, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento

ai medesimi parametri costituzionali, quella dell'art. 3, comma 4,

del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in

materia di differimento di termini previsti da disposizioni

legislative), che procrastina la scadenza dei termini previsti dal

citato decreto-legge n. 551 del 1994 per la corresponsione della

oblazione;

che, in base ad argomentazioni analoghe a quelle già riferite,

il Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto

Salvo, e quello di Reggio Calabria, con ordinanze emesse

rispettivamente il 20 ottobre 1994 (r.o. n. 798 del 1994) e il 4

novembre 1994 (r.o. n. 775 del 1994), hanno impugnato, con

riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, gli artt. 1, 2 e 3

dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551;

che il Pretore di Gela, con ordinanza del 14 novembre 1994 (r.o.

n. 781 del 1994), ha sollevato, in riferimento all'art. 79 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi 1 e 2, del più volte citato decreto-legge 27 settembre 1994,

n. 551, nella parte in cui estende, rispetto agli originari limiti

temporali, la causa di non punibilità, prevista dal decreto-legge 23

aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21

giugno 1985, n. 298, consistente nell'aver demolito le opere abusive,

prorogandone la operatività fino alla data di entrata in vigore

dello stesso decreto-legge n. 551;

Considerato che le questioni sono identiche od analoghe, e che i

relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni della sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994;

che analoga considerazione vale per il decreto-legge 28 ottobre

1994, n. 601 (si veda il comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303

del 29 dicembre 1994);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v. da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le

questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,

tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente

vigente in materia edilizia, e la legge 23 dicembre 1994, n. 724,

che, all'art. 39, regola la medesima materia, hanno un contenuto solo

parzialmente riproduttivo della normativa impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27

settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed

occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), e, in

quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di

cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento

agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione, dal

Pretore di Roma, sezione distaccata di Bracciano, con l'ordinanza in

epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, dello stesso

decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, comma 4, del

decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in

materia di differimento di termini previsti da disposizioni

legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 79 e 3 della

Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del menzionato

decreto- legge 27 settembre 1994, n. 551, sollevata, in riferimento

agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria,

sezione distaccata di Melito Porto Salvo, e dal Pretore di Reggio

Calabria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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