Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/06/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 261/1946

citata

  • art. 1d.lgs. 261/1946
  • art. 2d.lgs. 261/1946
  • art. 4d.lgs. 261/1946

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13

settembre 1946, n. 261 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario

per i ricorsi ai Consigli Nazionali professionali) promosso con

ordinanza emessa il 23 giugno 1978 dalla Corte di Appello di Milano nel

procedimento civile vertente tra Verduci Mario e Consiglio Nazionale

dei Ragionieri e Periti commerciali, iscritta al n. 626 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52 dell'anno 1979.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un

procedimento civile - promosso da Mario Verduci, nei confronti del

Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, per ottenere

l'iscrizione nel relativo albo professionale - la Corte di appello di

Milano ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt.3 e 24 Cost., dell'art. 1 d.l. (recte: D. Lgs.

C.P.S.) 13 settembre 1946, n. 261, nei limiti in cui consente di

attribuire al versamento della tassa di L. 800 - (prescritta dalla

lettera a dello stesso art. 1 per la presentazione dei ricorsi ai

Consigli nazionali professionali) - carattere di presupposto di

ricevibilità dei ricorsi e quindi "di condizione assoluta

indispensabile per il completo esercizio della tutela giurisdizionale

dei propri diritti";

che la stessa ordinanza di rimessione ha affermato che il Consiglio

nazionale professionale sopraindicato aveva dichiarato

l'irricevibilità del ricorso (ribadita dal Tribunale in sede di

reclamo) per mancata produzione della ricevuta di versamento della

tassa ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, lett. a, del D. Lgs.

13 settembre 1946, n. 261 - disposizione che peraltro si limita a

prescrivere il pagamento della tassa e dell'art. 2 (recte: art. 4) del

D.M. 1 ottobre 1948 (recte: del Regolamento contenente le norme di

procedura dinanzi al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti

commerciali, approvato con D.M. 1 ottobre 1948) - che è la

disposizione che commina l'irricevibilità del ricorso per la mancata

produzione della ricevuta di versamento - mentre ha ricollegato tale

sanzione alla prima delle due disposizioni, ravvisando in essa la fonte

della seconda (quest'ultima avente carattere regolamentare) e su tale

premessa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale;

che in tal modo - considerato che l'art. 1 del D. Lgs.C.P.S. 13

settembre 1946, n. 261 non contiene delega a provvedere in sede

regolamentare nel senso suindicato, e che l'art. 4 del Regolamento

approvato con D.M. 1 ottobre 1948 svolge in parte qua un ruolo

integrativo della prima delle due disposizioni (ma da questa non

autorizzato) - si viene a coinvolgere una disposizione avente forza di

legge (l'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261) in una

questione di legittimità costituzionale che concerne nella sostanza

solo una disposizione non avente forza di legge (l'art. 4 del

Regolamento approvato con D.M. 1 ottobre 1948);

che, tenuto conto della posizione assunta in simili casi da questa

Corte (v. da ultimo ordinanze n. 87 del 1984; n. 11 del 1984; n. 10 del

1984; n. 334 del 1983; n. 231 del 1983), la questione di legittimità

costituzionale, in quanto concerne un atto non avente forza di legge,

va dichiarata manifestamente inammissibile in questa sede, salvo

ovviamente l'esame della conformità o no dell'atto alla legge e agli

stessi precetti costituzionali da parte del giudice a quo nell'ambito

dei propri poteri;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta Inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 D. Lgs. C.P.S. 13 settembre

1946, n. 261 in relazione all'art. 2 (recte 4) del Regolamento per la

trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei ragionieri e

periti commerciali approvato con D.M. 1 ottobre 1948, sollevata dalla

Corte di Appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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