Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e

secondo comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina

operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché

norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla

Tesoreria e all'EAGAT), promossi con ricorsi della Regione Campania e

della Regione Emilia-Romagna notificati rispettivamente il 2 e il 6

febbraio 1995, depositati in cancelleria il 7 e il 14 febbraio 1995

ed iscritti ai nn. 7 e 10 del registro ricorsi 1995;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con due distinti ricorsi, ritualmente notificati e

depositati, le Regioni Campania ed Emilia-Romagna hanno promosso

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo

comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa

concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli

organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e

all'EAGAT), denunciando la violazione degli artt. 117, primo comma,

118, primo comma, 77, 32, 97, primo comma, 3 e 72, secondo comma,

della Costituzione;

che la disposizione denunciata stabilisce che le partecipazioni

azionarie già appartenenti al soppresso Ente autonomo di gestione

per le aziende termali (EAGAT) sono trasferite al Ministero del

tesoro - Direzione generale del tesoro, il quale, di concerto con il

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle

procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente

dallo Stato, provvede, in base a criteri di valorizzazione delle

finalità istituzionali delle aziende interessate, alla dismissione

delle partecipazioni, tenuto conto dell'importanza delle aziende per

l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali;

che viene denunciata la sottrazione delle aziende termali alla

competenza delle regioni ed alla loro destinazione quale strumento

per lo svolgimento dei compiti assegnati al Servizio sanitario

nazionale, nonché la sostanziale riproduzione di una norma soppressa

dalla Camera dei deputati esaminando un precedente decreto-legge, non

convertito nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione;

che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la non fondatezza delle questioni;

Considerato che le questioni presentano profili analoghi o

comunque connessi e hanno ad oggetto la stessa disposizione, sicché

i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

pronuncia;

che il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 non è stato

convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77 della

Costituzione (si veda il comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 57, serie generale, del 9 marzo 1995);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), le questioni di

legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili, tenuto anche conto che il decreto- legge attualmente

vigente a seguito di successive reiterazioni (10 maggio 1995, n. 161)

non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo

comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa

concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli

organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e

all'EAGAT), promosse, in riferimento agli artt. 117, primo comma,

118, primo comma, 77, 32, 97, primo comma, 3 e 72, secondo comma,

della Costituzione, dalle Regioni Campania ed Emilia-Romagna con i

ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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