Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 551/1994
  • art. 2legge 551/1994
  • art. 3legge 551/1994
  • art. 4legge 551/1994
  • art. 5legge 551/1994
  • art. 6legge 551/1994
  • art. 7legge 551/1994
  • art. 8legge 551/1994
  • art. 9legge 551/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure

urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori

pubblici e dell'edilizia privata), promossi con ricorsi della Regione

Campania, della Regione Piemonte, della Regione autonoma della Valle

d'Aosta, della Regione Toscana, della Regione Liguria e della Regione

autonoma della Sardegna, notificati il 24 ottobre 1994, il 26 ottobre

1994 e il 27 ottobre 1994, depositati in cancelleria il 28 ottobre

1994, il 3 novembre 1994, il 4 novembre 1994 e il 5 novembre 1994 ed

iscritti ai nn. 72, 75, 76, 77, 78 e 80 del registro ricorsi 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nei confronti del decreto-legge 27 settembre 1994,

n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei

lavori pubblici e dell'edilizia privata), sono state sollevate varie

questioni di legittimità costituzionale, in via principale,

segnatamente sulle disposizioni concernenti la regolarizzazione delle

violazioni edilizie, il contenzioso in materia di opere pubbliche

nonché i controlli e i procedimenti in materia urbanistico-edilizia,

da parte:

della Regione Campania che, con ricorso depositato il 28 ottobre

1994 (Registro ricorsi n. 72 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2,

3, 4, 7, comma 10, 9, comma 4, per violazione degli artt. 9, 77, 117,

118 e 130 della Costituzione, chiedendo la sospensione del decreto

stesso;

della Regione Piemonte che, con ricorso depositato il 3 novembre

1994 (Registro ricorsi n. 75 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2,

3, 4, 7, 8 e 9, per violazione degli artt. 3, 9, 77, 97, 117, 118 e

130 della Costituzione;

della Regione autonoma della Valle d'Aosta che, con ricorso

depositato il 3 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 76 del 1994), ha

impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, per violazione degli artt.

3, 9, 77, 97 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4 e

43 dello Statuto speciale;

della Regione Toscana che, con ricorso depositato in data 4

novembre 1994 (Registro ricorsi n. 77 del 1994), ha impugnato gli

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in riferimento agli artt. 3, 24,

79, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, chiedendo altresì la

sospensione delle disposizioni censurate;

della Regione Liguria che, con ricorso depositato in data 4

novembre 1994 (Registro ricorsi n. 78 del 1994), ha impugnato gli

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 del decreto-legge n. 551 del 1994, nonché

l'intero decreto-legge, in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 77, 97,

115, 117, 118 e 130 della Costituzione;

della Regione autonoma della Sardegna che, con ricorso

depositato in data 5 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 80 del 1994),

ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, 3 commi 1, 5 e segg., 4, comma

1, 5, comma 3, 9, comma 4, in riferimento all'art. 77 della

Costituzione e agli artt. 3, lettere b ), f ) ed e), 6 e 46 dello

Statuto speciale, previa sospensione degli artt. 1, commi 1 e 2, 3,

commi 5 e segg. del decreto-legge medesimo;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che, rigettate le istanze di

sospensione, i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque,

respinti;

Considerato che i giudizi, concernenti la medesima normativa,

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le

questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure

urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori

pubblici e dell'edilizia privata), nonché dell'intero decreto-legge,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 24,

77, 79, 97, 115, 116, 117, 118, 119 e 130 della Costituzione; 2, 3,

4 e 43 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle

d'Aosta; 3, lettere b) , f) ed e), 6 e 46 dello Statuto speciale

della Regione autonoma della Sardegna, dalle Regioni Campania,

Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana, Liguria e Sardegna con i ricorsi di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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