Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e

quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni delle imprese, nonché per

riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti

tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la

concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri

di assistenza e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il

23 settembre 1992 dalla Commissione tributaria di I grado di Verbania

sui ricorsi riuniti proposti da Baj Gianfranco contro l'Ufficio

II.DD. di Verbania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Verbania, nel

procedimento tra Baj Gianfranco e l'Ufficio II.DD. di Verbania, con

ordinanza del 23 settembre 1992 (R.O. n. 715 del 1992), ha di nuovo

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991,

n. 413;

che, a parere della remittente sarebbero violati gli artt. 2, 3,

primo comma, 53, primo comma, 97, primo comma, della Costituzione in

quanto trattasi di provvedimenti irrazionali e contrastanti con i

principi di solidarietà politica, economica e sociale, che provocano

ingiuste disparità di trattamento tra contribuenti e violano i

principi del buon andamento e della imparzialità

dell'amministrazione nonché quello del pagamento delle imposte

secondo la capacità contributiva;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per l'infondatezza della questione avendo le

disposizioni sul condono fiscale impugnate già prodotto il loro

effetto e residuando per la Commissione tributaria remittente solo il

potere di dichiarare estinto il procedimento de quo;

Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata

manifestamente infondata (ordd. nn. 361 del 1992 e 50 del 1993);

che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano

fondare una differente decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo,

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni delle imprese, nonché per riformare il

contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e

del conto fiscale), in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 53,

primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla

Commissione tributaria di I grado di Verbania con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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