Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, del decreto

legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate

fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con

ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dal Tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra la S.r.l. Cantieri Nautici Solcio e

l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 723 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione

finanziaria a titolo di imposta generale sull'entrata per

importazioni di merci provenienti da paesi aderenti all'Accordo GATT,

il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza del 23 febbraio

1988, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del

decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di

entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in

riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione;

che la questione viene nuovamente sollevata dopo che questa

Corte, con ordinanza n. 212 del 1987, aveva restituito gli atti al

giudice a quo affinché delibasse, in punto di rilevanza, se

l'illegittimità del tributo riscosso, pur se gravante su merci

importate da paesi fuori dell'area della CEE, potesse comunque farsi

risalire ad un regolamento comunitario, nel senso che si trattasse di

tributi di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera

degli scambi extra-comunitari: giacché, se così fosse stato, la

questione sarebbe risultata inammissibile per le ragioni spiegate

nelle sentenze nn. 170 del 1984 e 113 del 1985;

che il giudice remittente premette che al quesito posto dalla

Corte occorre dare risposta negativa, in quanto nel caso di specie la

norma impugnata non può ritenersi influenzata dal diritto

comunitario, derivando l'illegittimità del tributo esclusivamente

dalla incompatibilità con una norma contenuta nell'Accordo GATT;

che ciò posto, la norma censurata, nella parte in cui

subordina, con effetto retroattivo, la ripetizione di tributi

indebitamente versati al momento dell'importazione alla prova

documentale che il relativo onere non sia stato trasferito su altri

soggetti, violerebbe, ad avviso del giudice a quo:

a) gli artt. 23 e 24 della Costituzione, in quanto

l'imposizione anche per il passato di tale prova documentale rende

quasi sempre impossibile l'esercizio del diritto al rimborso, con

lesione della garanzia della tutela giurisdizionale;

b) l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità

di trattamento tra i casi regolati dalla norma censurata e il

generale istituto della ripetizione dell'indebito e per

l'irrazionalità derivante dalla impossibilità di scomporre le varie

componenti che concorrono a formare il prezzo di mercato del

prodotto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per la manifesta infondatezza della questione, sulla base

dell'ordinanza n. 651 del 1988 di questa Corte;

Considerato che, sulla base di quanto ritenuto dal giudice

remittente in punto di rilevanza, la questione va esaminata nel

merito;

che la questione stessa è stata già dichiarata da questa Corte

manifestamente infondata, sotto gli stessi profili, con ordinanze nn.

651 e 807 del 1988;

che in dette pronunce la Corte ha rilevato, da un lato, come la

diversa disciplina introdotta dalla norma impugnata trovi ampia

giustificazione nell'esigenza di evitare l'arricchimento senza causa

di alcuni operatori economici in danno della collettività e nella

non irragionevole presunzione che, per taluni tipi di imposta,

l'onere fiscale viene di norma trasferito dal soggetto passivo su

altri soggetti; e, dall'altro, che il diritto di agire in giudizio

non è illegittimamente compresso dalla previsione di una prova

documentale anche in relazione a fattispecie createsi in epoca

anteriore all'entrata in vigore della norma, in quanto l'obbligo di

conservazione dei libri e delle scritture contabili, imposto

all'imprenditore, esclude il lamentato grado di difficoltà

probatoria che, ad avviso del giudice a quo, renderebbe praticamente

impossibile l'esercizio del diritto al rimborso;

che ciò vale anche per il riferimento all'art. 23 della

Costituzione, operato nell'ordinanza di cui al presente giudizio,

essendo detto parametro invocato congiuntamente all'art. 24 della

Costituzione per denunciare la presunta violazione del diritto di

agire in giudizio;

che, in conclusione, non sono dedotti profili o argomenti

diversi che possano indurre questa Corte a modificare il precedente

orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n.

688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 (Misure urgenti in

materia di entrate fiscali), in riferimento agli artt. 3, 23 e 24

della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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